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Attualità

Comune di Pollica, il Consiglio di Stato conferma il “no” al vicesegretario senza laurea

La sentenza n. 855/2026 del Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comune di Pollica: confermata l'illegittimità dell'incarico di vicesegretario senza i titoli accademici previsti

Di: Ernesto Rocco
Pubblicato il: 02/02/2026
Aggiornato il: 02/02/2026
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Pollica

Il Consiglio di Stato ha chiuso una lunga contesa legale che vedeva contrapposti il Comune di Pollica e il Ministero dell’Interno. Al centro della disputa vi era la legittimità dell’utilizzo della figura del vicesegretario per la sostituzione del segretario titolare della sede convenzionata.

La Prefettura di Napoli, organo preposto alla gestione dell’Albo dei Segretari, aveva già nel 2005 invitato l’ente locale ad astenersi da tale pratica. La motivazione risiedeva nella mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire tale ruolo, con particolare riferimento al possesso del diploma di laurea.

La decisione del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto già stabilito in primo grado dal TAR Campania. L’appello proposto dal Comune è stato dichiarato infondato, poiché l’atto impugnato non è stato considerato un nuovo provvedimento, bensì una nota di natura puramente ricognitiva.

In sostanza, la Prefettura si era limitata a informare il Comune che, a seguito dell’estinzione di un precedente giudizio per perenzione, i vecchi divieti del 2005 erano tornati pienamente efficaci. Il Collegio ha chiarito che la nota prefettizia non era il risultato di una nuova istruttoria, ma un semplice richiamo a decisioni già assunte anni prima; il tentativo del Comune di riaprire i termini del ricorso è stato visto come un modo per “aggirare” gli effetti della precedente estinzione processuale; la mancanza del titolo di studio della laurea rimane il punto centrale che inibisce lo svolgimento delle funzioni vicarie in questione.

Oltre al rigetto nel merito, il Consiglio di Stato ha condannato il Comune di Pollica al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione statale, liquidate in complessivi 3.000 euro.

La sentenza ribadisce un principio cardine nella pubblica amministrazione: l’accesso a funzioni di rilievo, come quelle di segretario o vicesegretario comunale, non può prescindere dal possesso dei titoli di studio prescritti dalla legge, e gli atti che si limitano a ricordare tali obblighi non sono autonomamente impugnabili se non presentano elementi di novità istruttoria.

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