Emessa un’ordinanza per la manutenzione di terreni, ripe, fossi e canali
Emessa dal sindaco di Agropoli, Franco AlfÂieri, un’ordinanza peÂr la pulizia e manuteÂnzione di terreni, riÂpe, fossi e canali da parte dei proprietarÂi di terreni privati.
L’ordinanza prevede nello speciÂfico che i proprietarÂi dei terreni a qualsÂiasi uso destinati ed a coloro che per patÂto contrattuale siano conduttori o fruitorÂi degli stessi, devonÂo eseguire interventi di pulizia e manutenÂzione, come di seguitÂo specificato:
– provvedere al taglÂio erba, alla cura deÂlla vegetazione ed al taglio delle radici, dei rami e delle sieÂpi prospicienti o che aggettano su aree puÂbbliche o di pubblico passaggio o che provÂocano danno alle medeÂsime, rimuovendo il mÂateriale di sfalcio eÂd i rifiuti eventualmÂente presenti e verifÂicando che sia garantÂita la corretta visibÂilità della segnaletiÂca stradale (questi iÂnterventi dovranno inÂteressare tutta la suÂperficie se il terrenÂo ricade all’interno Âdei centri abitati, eÂd almeno le ripe e le fasce confinanti con aree pubbliche o di Âpubblico passaggio alÂl’esterno dei medesimÂi);
– provvedere allo spÂurgo e pulizia dei foÂssi e dei canali di sÂcolo delle acque meteÂoriche, così da favorÂire il regolare defluÂsso delle stesse e la loro immissione nei Âfossi e scarichi prinÂcipali;
Gli interventi dovraÂnno essere ripetuti cÂiclicamente ogni qualÂvolta se ne ravvisi lÂa necessità .
Viene disposto, inolÂtre, che: Â
– il materiale proveÂniente dallo sfalcio Âdelle erbe della puliÂtura delle fosse in gÂenere sia rimosso a cÂura e spese degli intÂeressati contestualmeÂnte alla realizzazionÂe dei lavori e sia smÂaltito nelle forme prÂeviste dalle vigenti Ânormative in materia;
– che sono fatte salÂve le disposizioni reÂgolamentari circa l’oÂttenimento della presÂcritta autorizzazione da parte dell’ente pÂroprietario ai sensi Âdel D.Lgs 30 Aprile 1Â992,n.285 e ss.mm.(NuÂovo Codice della StraÂda) e articolo n. 21 Âdel D.P.R. 16 dicembrÂe 1992,n.495 e ss.mm.Â(Regolamento d’esecuzÂione) per l’esecuzionÂe dei lavori ingombraÂndo la sede stradale.
Se del caso, prima dÂell’inizio di tali laÂvori, dovranno essere concordati con l’UffÂicio di Polizia MunicÂipale di questo ComunÂe i tempi e i modi di esecuzione al fine dÂi non intralciare la Âcircolazione stradaleÂ.
La violazione dell’oÂrdinanza comporta l’aÂpplicazione di una saÂnzione amministrativa pecuniaria da euro 2Â5,00 a euro 500,00, iÂn applicazione dei liÂmiti edittali stabiliÂti per le violazioni Âalle ordinanze comunaÂli dall’articolo 7-biÂs del D. Lgs.n. 267/2Â000.