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Camerota, ok del Tar all’esternalizzazione del servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate

Lo ha sentenziato il T.A.R. Campania-Salerno risolvendo la “diatriba” tra il Comune di Camerota e la I.A.P. S.r.l. Confermata la legittimità degli atti della procedura di gara attivata dall’ente locale cilentano.

A cura di Comunicato Stampa
Pubblicato il 14 Giugno 2016
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Tribunale

Lo ha sentenziato il T.A.R. Campania-Salerno risolvendo la “diatriba” tra il Comune di Camerota e la I.A.P. S.r.l. Confermata la legittimità degli atti della procedura di gara attivata dall’ente locale cilentano.

CAMEROTA. Il Comune di Camerota potrà dare concretamente corso all’esternalizzazione del servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie e patrimoniali di propria competenza, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali per la riscossione ordinaria e coattiva, potendosi avvalere della SO.G.E.T. S.p.a.

È quanto è stato sancito nella sentenza breve n. 1396 dell’8.6.2016, con la quale la Sez. I del T.A.R. Campania-Sezione di Salerno ha definito la controversia intrapresa dalla I.A.P. S.r.l. avverso il provvedimento di aggiudica della procedura di gara esperita dall’Ente Locale guidato dal Sindaco Antonio Romano ai fini dell’affidamento del servizio anzidetto per un periodo di nove anni e per un valore della concessione stimato in € 8.350.000,00.

Il contenzioso ha tratto origine dall’impugnativa con la quale l’impresa ricorrente, seconda graduata, ha contestato all’Amministrazione Comunale camerotana di non aver escluso dal procedimento evidenziale, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), D.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicataria SO.G.E.T. S.p.a., in quanto la stessa, senza renderne dichiarazione alla stazione appaltante, sarebbe stata attinta da provvedimenti di decadenza adottati, nel 2010, da altre Pubbliche Amministrazioni in relazione al medesimo servizio oggetto di gara.

Accogliendo le deduzioni degli avvocati Pasquale D’Angiolillo e Giuseppe Giuliano Scalzo, legali del Comune, il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo una approfondita disamina della vicenda, ha respinto il ricorso principale, avendolo ritenuto infondato nel merito, e dichiarato irricevibili e inammissibili i motivi aggiunti ad esso correlati, avendoli giudicati tardivi e privi di un interesse meritevole di tutela.

A seguito delle produzioni documentali del Comune, infatti, i giudici di Piazza San Tommaso d’Aquino hanno pronunciato l’infondatezza del gravame avendo accertato che l’impresa aggiudicataria aveva effettivamente reso avvertita la stazione appaltante della pregressa esperienza risolutoria (che aveva interessato il rapporto contrattuale intrattenuto con altra Amministrazione Locale), considerando, altresì, che le ulteriori situazioni di fatto menzionate nel ricorso esulassero dallo spettro applicativo del “Codice degli appalti pubblici”, sia perché inerenti a fattispecie di carattere procedimentale, sia perché derivanti originariamente dalla stessa risoluzione contrattuale opportunamente segnalata dalla SO.G.E.T. S.p.a. nelle dichiarazioni di gara.

Nell’accogliere le eccezioni di tardività e di inammissibilità dell’impugnazione integrativa formulate dai difensori del Comune di Camerota, il T.A.R. ha, inoltre, chiarito come, in realtà, i motivi aggiunti fossero stati proposti dopo il decorso del termine di cui all’art. 120 c.p.a., trattandosi, comunque, di atti non aventi valenza provvedimentale e, comunque, inidonei a fungere da strumenti di acquisizione di una conoscenza di cui la parte ricorrente non fosse – o dovesse essere con l’uso dell’ordinanza diligenza – già in possesso, all’atto della proposizione del ricorso introduttivo, avendo avuto regolarmente accesso alla documentazione di gara.

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