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Roccadaspide, TAR di Salerno ordina all’ASL la totale trasparenza sugli atti dei concorsi sanitari

Il TAR di Salerno accoglie il ricorso di un medico e ordina all'ASL l'esibizione della domanda di partecipazione e degli allegati del candidato vincitore

Di: Ernesto Rocco
Pubblicato il: 27/05/2026
Aggiornato il: 27/05/2026
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Ospedale di Roccadaspide

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), ha accolto il ricorso presentato da un medico contro l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno. Al centro della vicenda giudiziaria vi è il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa di Medicina Generale e delle Fragilità del Presidio Ospedaliero di Roccadaspide.

Il ricorrente, classificatosi in seconda posizione nella graduatoria di merito, aveva impugnato il silenzio-rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti. La richiesta originaria mirava a ottenere la piena trasparenza sui verbali della commissione esaminatrice, sulle schede di valutazione dei titoli e sull’intera documentazione presentata dal candidato risultato vincitore.

La parziale trasmissione dei documenti e la permanenza dell’interesse alla decisione

Nel corso del giudizio, l’Azienda Sanitaria Locale si è costituita depositando parte della documentazione richiesta, tra cui il verbale unico, la griglia di valutazione dei titoli e il curriculum vitae del vincitore, invocando la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il medico ricorrente ha evidenziato come l’amministrazione non avesse trasmesso la domanda di partecipazione originaria e i relativi allegati presentati dal controinteressato, elementi ritenuti indispensabili per la tutela difensiva.

I magistrati salernitani hanno chiarito la natura del giudizio in materia di accesso ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, definendolo come un giudizio sul rapporto e non sulla mera eliminazione dell’atto. Per questa ragione, l’ostensione parziale avvenuta in pendenza di giudizio non rende il ricorso improcedibile, ma impone al giudice di verificare il persistere dell’interesse della parte.

I presupposti dell’accesso difensivo secondo l’Adunanza Plenaria

I giudici amministrativi, nel valutare il merito del ricorso, hanno richiamato i principi della giurisprudenza consolidata, con particolare riferimento alle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La decisione ribadisce che per l’accoglimento del ricorso è necessario accertare la sussistenza di requisiti precisi:

“la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza”.

Nel caso di specie, il nesso di strumentalità è stato ritenuto pienamente sussistente. Il ricorrente ha dimostrato l’effettiva necessità di visionare la domanda e gli allegati del controinteressato in vista della futura riproposizione del gravame dinanzi al giudice ordinario, a seguito della precedente declaratoria di difetto di giurisdizione emessa dallo stesso TAR sulla graduatoria finale.

La decisione del Tribunale e l’ordine di esibizione entro trenta giorni

Il TAR di Salerno ha quindi dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere per i documenti già trasmessi dall’ASL e ha accolto il ricorso per la parte rimanente. Il collegio ha stabilito che la nozione di curriculum vitae e documentazione allegata deve includere necessariamente anche l’istanza di partecipazione alla selezione pubblica.

Per l’effetto, i giudici hanno annullato il diniego tacito dell’amministrazione e ordinato all’ASL di Salerno l’esibizione della domanda di partecipazione presentata dal vincitore e di tutti gli allegati non ancora ostesi. L’azienda sanitaria dovrà provvedere all’adempimento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della parziale trasmissione documentale avvenuta a ridosso del deposito del ricorso.

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