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Comune di Agropoli condannato: cima d’ormeggio usurata costa cara all’Ente

Il Tribunale di Vallo della Lucania ribalta la sentenza del Giudice di Pace: il Comune è responsabile della manutenzione delle cime sommerse nel porto. Risarcimento danni per un'imbarcazione colpita dalla risacca

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Pubblicato il: 02/02/2026
Aggiornato il: 02/02/2026
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Porto di Agropoli

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha messo per ora la parola fine a una disputa legale riguardante un sinistro marittimo avvenuto nel porto di Agropoli. La vicenda risale al marzo 2018, quando l’imbarcazione “Archimede” subì gravi danni allo specchio di poppa, alla timoneria e alla scaletta a causa della rottura di una cima d’ormeggio comunale.

Inizialmente, il Giudice di Pace di Agropoli aveva rigettato la richiesta di risarcimento presentata dal proprietario, rappresentato dall’avvocato Francesco Saverio Caiazzo, sostenendo che la responsabilità della sicurezza dell’ormeggio gravasse esclusivamente sull’assegnatario del posto barca. Tuttavia, il giudice d’appello, Giuseppe Limitone, ha ribaltato completamente tale visione, accertando la colpa grave dell’ente comunale per omessa manutenzione.

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Le responsabilità del gestore del porto

Il punto centrale della decisione risiede nella natura del contratto di ormeggio. Il Tribunale ha chiarito che il Comune, in quanto gestore dei pontili e proprietario delle attrezzature (corpi morti, catenarie e cime), ha l’obbligo di garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture fornite.

La difesa del Comune aveva tentato di invocare le avverse condizioni meteo-marine come causa esimente. Il Giudice ha però osservato che la barca del ricorrente è stata l’unica a subire danni nel porto in quell’occasione, dimostrando che non si trattava di una mareggiata eccezionale ma di semplice risacca interna; la cima si è spezzata in un punto sommerso, vicino alla catenaria, indicando un logorio dovuto al tempo e alla mancata sostituzione; è vietato ai privati immergersi nel porto per controllare o sostituire le cime comunali; tale compito spetta esclusivamente a operatori professionali incaricati dal gestore.

La decisione finale e il risarcimento

Secondo l’articolo 1218 del Codice Civile, il debitore è tenuto al risarcimento se non prova che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Non avendo il Comune fornito prova di una corretta manutenzione o di un evento imprevedibile, il Tribunale lo ha condannato a pagare: quasi cinquemila euro di risarcimento danni e oltre tremila euro per le consulenze tecniche.

Questa sentenza stabilisce un importante precedente per gli armatori, confermando che la “messa a disposizione di un ormeggio sicuro” non è un optional, ma una componente strutturale essenziale del servizio portuale.+1

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