Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Bioenergy Capaccio S.r.l. contro il Comune di Capaccio Paestum.
Il caso
La controversia verteva sull’impugnazione da parte di Bioenergy Capaccio S.r.l. (rappresentata dall’avvocato Marcello Fortunato) della nota del Comune di Capaccio Paestum (difeso dagli avvocati Sergio Perongini e Brunella Merola) del 24 aprile 2025, prot. n. 16130. Tale nota preannunciava l’archiviazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) del 22 novembre 2024, relativa alla realizzazione di un impianto per il trattamento dei reflui zootecnici destinato alla produzione di biometano “agricolo” e concime organico.
Bioenergy Capaccio S.r.l. contestava l’archiviazione per diverse ragioni, tra cui la presunta non necessarietà dei requisiti dell’art. 13, lett. a, b, c, d, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) per un impianto che utilizza le migliori tecnologie disponibili per la produzione di biometano, senza combustione di sostanze solide, liquide e gassose. Lamentava inoltre che il requisito soggettivo di imprenditore agricolo non fosse richiesto, richiamando il D.M. 15 settembre 2022 che annovera tra gli impianti agricoli di biogas anche quelli che utilizzano materie provenienti da attività agricola, forestale, di allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto. Infine, la ricorrente sosteneva che il suo riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, sebbene tardivo, non avrebbe dovuto essere ignorato dall’amministrazione, data la non perentorietà del termine.
Il Comune di Capaccio Paestum, costituitosi in resistenza, ha eccepito l’infondatezza del ricorso.
La decisione del Tar
La sentenza del TAR di Salerno ha rilevato che la nota del 24 aprile 2025, prot. n. 16130, sebbene facesse riferimento a una “comunicazione di archiviazione pratica” e agli articoli 2 e 10 bis della legge n. 241/1990, non presentava un contenuto dispositivo espresso e univoco circa l’archiviazione preannunciata. Il Tribunale ha quindi concluso che il procedimento di archiviazione non può intendersi ritualmente definito, trattandosi, allo stato, di atti meramente endoprocedimentali.
Di conseguenza, alla nota impugnata non è stata riconosciuta alcuna portata direttamente lesiva per la legittimazione del progetto di realizzazione dell’impianto. Per tale motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire da parte della ricorrente.
Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.