Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha emanato un’ordinanza volta a prevenire il rischio incendi boschivi. L’obiettivo del provvedimento è proteggere i boschi dai roghi e garantire la sicurezza delle persone.
Il provvedimento
Per tutto il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal 15 giugno 2025 al 30 settembre 2025, salvo proroga, è fatto divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre, di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli.
È fatto divieto inoltre di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli: usare motori o fornelli che producano faville o brace, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, far brillare mine, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. L’ordinanza prevede anche il divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi.
Le regole per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi
Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, è fatto ordine di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.
Un avviso che riguarda anche i privati
Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto ordine di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento, per un raggio di almeno metri venti, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l’eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco.
Le altre misure da prendere
I proprietari, gli affittuari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, dovranno realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione – di larghezza non inferiore a 5 metri – lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama I’obbligo, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.
I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, dovranno realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione. Si richiama, inoltre , il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1 giugno al 20 settembre.
Le attività ad alto rischio
Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), è fatto obbligo di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Si richiama il divieto di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendi e/o esplosioni, all’interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.
Aree boscate
I proprietari, affittuari e conduttori, gli Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, dovranno eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali.