Attualità

Agropoli: ordinanza per prevenire il rischio incendi, sanzioni per i trasgressori

Il provvedimento è in vigore per tutto il periodo di massima pericolosità per incendi boschivi, dal 15 giugno al 30 settembre

Antonio Pagano

14 Giugno 2025

Incendi Cilento

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha emanato un’ordinanza volta a prevenire il rischio incendi boschivi. L’obiettivo del provvedimento è proteggere i boschi dai roghi e garantire la sicurezza delle persone.

Il provvedimento

Per tutto il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal 15 giugno 2025 al 30 settembre 2025, salvo proroga, è fatto divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre, di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli.

È fatto divieto inoltre di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli: usare motori o fornelli che producano faville o brace,  usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,  far brillare mine,  fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. L’ordinanza prevede anche il divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi.

Le regole per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi

Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, è fatto ordine di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

Un avviso che riguarda anche i privati

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto ordine di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento, per un raggio di almeno metri venti, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l’eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco.

Le altre misure da prendere

I proprietari, gli affittuari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, dovranno realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione – di larghezza non inferiore a 5 metri – lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama I’obbligo, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, dovranno realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione. Si richiama, inoltre , il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1 giugno al 20 settembre.

Le attività ad alto rischio

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), è fatto obbligo di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Si richiama il divieto di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendi e/o esplosioni, all’interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

Aree boscate

I proprietari, affittuari e conduttori, gli Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, dovranno eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali.

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