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Salerno, uffici giudiziari: il Consiglio di Stato nega il maxi rimborso al Comune

Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso del Comune di Salerno: non spettano i 13,8 milioni richiesti al Ministero per la gestione degli uffici giudiziari.

Di:
Ernesto Rocco
Pubblicato il: 20/10/2026
Aggiornato il: 20/10/2026
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Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio verdetto definitivo sul contenzioso che vedeva contrapposti il Comune di Salerno e il Ministero della Giustizia, relativo al rimborso dei costi sostenuti dall’ente locale per la gestione, la manutenzione e il funzionamento delle sedi giudiziarie cittadine tra il 2011 e il 31 agosto 2015.

La decisione della Sezione Terza di Palazzo Spada (sentenza n. 07628/2026, depositata il 20 ottobre 2026 all’esito dell’udienza dell’8 ottobre) ha rigettato il ricorso in appello presentato dall’Amministrazione comunale, confermando l’orientamento espresso dal T.A.R. del Lazio e precludendo la possibilità di ottenere ulteriori integrazioni economiche a copertura dei fondi anticipati nei bilanci dell’epoca.

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L’origine del contenzioso e il nodo dei rimborsi statali

La controversia trae origine dalle spese per i servizi di giustizia sostenute dai Comuni italiani prima della riforma introdotta dalla Legge n. 190/2014, che a partire dal 1° settembre 2015 ha trasferito l’onere e l’organizzazione logistica direttamente in capo al Ministero della Giustizia.

In base al quadro normativo precedente (Legge n. 392/1941 e D.P.R. n. 187/1998), i Comuni fungevano da anticipatori delle somme operative. Nel periodo compreso tra il 2011 e l’agosto 2015, il Comune di Salerno ha rendicontato costi complessivi per 24.383.217,03 euro. A fronte di tali uscite, Via Arenula ha erogato un contributo statale di 6.742.165,26 euro, quota corrispondente a circa il 40% delle spese ritenute ammissibili al netto dei rilievi ministeriali (pari a 16.752.430,43 euro).

Nel 2022 il Comune ippocratico aveva sollecitato il trasferimento di ulteriori 13.843.622,44 euro per colmare il disavanzo maturato. Il Dicastero aveva risposto esplicitando che il contributo statale ha natura parziale e risente dei tagli ai capitoli di bilancio imposti dalla spending review.

Le motivazioni dei giudici amministrativi e i principi di diritto

Il Consiglio di Stato ha ritenuto priva di fondamento la pretesa di un rimborso integrale o vincolato a percentuali fisse, chiarendo l’interpretazione del regime normativo previgente.

“L’ammontare delle spese rendicontate rappresentava solo uno dei parametri cui i Ministeri concertanti avrebbero dovuto attenersi ai fini della determinazione annuale del contributo, dovendo aversi riguardo a tal fine […] anche agli ‘stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia’, i quali rappresentavano evidentemente il limite massimo del contributo erogabile”.

I giudici hanno evidenziato che l’uso normativo del termine “contributo” sancisce il carattere non esaustivo del ristoro statale. Inoltre, il Collegio ha ricordato la tenuta costituzionale di tale impianto, basata sul fatto che la presenza fisica dei tribunali in un determinato comune genera un indotto economico e servizi diretti a favore della stessa comunità locale.

“La determinazione del contributo in una misura corrispondente alla percentuale del 40% rispetto a quelle rendicontate non può considerarsi affatto ‘simbolica’ […] la comunità locale riceve benefici oggettivamente apprezzabili dalla presenza in loco degli uffici giudiziari”.

La decisione finale e le conseguenze sui saldi d’ente

Sotto il profilo procedurale, Palazzo Spada ha confermato l’inammissibilità dell’impugnazione contro la nota ministeriale del maggio 2022, qualificandola come atto meramente confermativo e privo di autonoma efficacia lesiva rispetto ai decreti di riparto annuali recepiti a suo tempo senza impugnativa.

Respinta anche la richiesta di rinvio della causa presentata dai legali dell’Ente in attesa di sviluppi sui fondi nazionali per gli enti territoriali. La decisione definitiva chiude la controversia giurisdizionale, lasciando compensate le spese di giudizio tra le parti in virtù della complessità della materia trattata.

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