Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), si è espresso con un decreto in merito al ricorso promosso dalla società Gf Scavi S.r.l. contro il Comune di Centola. La controversia ruota attorno a una serie di atti amministrativi riguardanti l’affidamento e la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, oltre alla gestione dell’isola ecologica comunale.
La Gf Scavi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di diverse determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e di un’ordinanza sindacale. Tra gli atti contestati vi sono la determinazione n. 134 del 24 settembre 2025 (recante determina a contrarre e avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per l’affidamento temporaneo di sei mesi) e l’ordinanza sindacale n. 16 del 22 settembre 2025, relativa alla rimozione ed avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti presso l’isola ecologica, in località Porgigliola.
Il ricorso è stato presentato anche nei confronti della società Green Attitude S.r.l.. La Gf Scavi S.r.l. ha inoltre chiesto l’annullamento della successiva ordinanza contingibile e urgente n. 20/2025, adottata dal Sindaco di Centola ai sensi dell’art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).
Il cuore della disputa legale risiede nelle procedure adottate dal Comune di Centola, in particolare l’uso dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente per l’affidamento temporaneo del servizio nelle more dell’espletamento della procedura di gara. La società ricorrente chiedeva esplicitamente, in caso di contratto già sottoscritto, la tutela in forma specifica mediante declaratoria di inefficacia e il subentro nell’esecuzione del servizio.
Il Presidente del TAR, esaminati il ricorso, i motivi aggiunti e l’istanza di parte ricorrente per la modifica del decreto cautelare n. 419/2025, ha deciso di respingere quest’ultima.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che le ragioni poste a sostegno del citato decreto permangono avuto riguardo all’interesse pubblico valorizzato nell’ordinanza impugnata e riferito ad un asserito rischio igienico-sanitario. Di fatto, il TAR ha confermato la validità della motivazione di urgenza posta alla base degli atti comunali impugnati, legata al potenziale pericolo per la salute pubblica.
Con la decisione del 14 ottobre 2025, l’istanza di modifica del decreto cautelare è stata respinta. Resta pertanto confermata per la trattazione collegiale la camera di consiglio già fissata per il giorno 22 ottobre 2025, data in cui la Sezione Prima del TAR di Salerno esaminerà in maniera collegiale il merito della controversia.