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Impianto di biometano a Capaccio Paestum: il TAR fissa la verifica tecnica e respinge la sospensiva

Il TAR di Salerno si pronuncia sul ricorso per l'impianto di biometano a Capaccio Paestum: respinta la sospensiva, disposta una verificazione tecnica.

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Alessandra Pazzanese
Di:Alessandra Pazzanese
A 19 si è iscritta all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti, laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ha lavorato per diverse testate giornalistiche...
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Pubblicato il: 29/09/2026
Aggiornato il: 29/09/2026
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impianto biometano

Nuovo capitolo giudiziario sulla vicenda dell’impianto agricolo di biomasse e biometano progettato a Capaccio Paestum. La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione staccata di Salerno) si è pronunciata sul ricorso presentato dalla società Bioenergy Capaccio S.r.l. contro il Comune cilentano, bloccando temporaneamente le pretese cautelari della ditta ma disponendo al contempo un approfondito accertamento tecnico per fare chiarezza sugli aspetti ingegneristici dell’opera.

Il contenzioso ruota attorno al provvedimento con cui l’amministrazione comunale ha dichiarato l’inammissibilità e il diniego della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). L’intervento, localizzato in un’area di via Tempa di Lepre, prevede la realizzazione di un impianto per il trattamento dei reflui zootecnici finalizzato alla produzione di biometano e concime organico.

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La decisione del Tribunale Amministrativo

Nel corso dell’udienza cautelare, i giudici amministrativi hanno valutato gli elementi preliminari del contenzioso. L’ordinanza ha stabilito che “il ricorso non sia assistito dal prescritto fumus boni juris, avuto riguardo al carattere plurimotivato dell’atto impugnato e, in particolare, alla motivazione relativa questione dell’operatività dell’art. 13.1, comma 3, lett. a, b, c, d, del RUEC nella fattispecie in esame”.

Sotto il profilo del pregiudizio economico lamentato dalla società, il TAR ha ritenuto che “deve considerarsi recessivo l’interesse della società ricorrente, di natura pretensiva e, comunque, suscettibile di eventuale ristoro economico”. Per tali ragioni, l’istanza cautelare è stata respinta, confermando l’attuale blocco dell’iter e fissando l’udienza di merito per la discussione definitiva alla data del 24 marzo 2027.

L’incarico di verificazione al Dipartimento di Ingegneria

Data la complessità tecnica della vicenda, il collegio giudicante ha ritenuto indispensabile disporre un’istruttoria approfondita ai sensi dell’articolo 66 del codice del processo amministrativo. Il TAR ha affidato un incarico di verificazione al Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno.

I tecnici universitari dovranno chiarire nodi cruciali legati al funzionamento dell’impianto, verificando in particolare:

  • Se la struttura sfrutti la combustione di sostanze solide, liquide o gassose.
  • Se il processo di cogenerazione e l’attivazione della torcia configurino emissioni in atmosfera.
  • Se i processi di combustione gassosa costituiscano una componente accessoria per il mantenimento termico del processo biologico.
  • Se l’opera possa essere annoverata tra quelle basate sulle migliori tecnologie disponibili, risultando così esclusa dai vincoli imposti dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

Il perito nominato avrà a disposizione un termine di sessanta giorni per depositare la bozza della relazione, aprendo poi una fase di osservazioni per le parti prima del deposito definitivo.

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