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Il Tar dà ragione al Comune di San Gregorio Magno: l’I.C. del paese non deve essere accorpato a quello di Buccino

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso presentato dal Comune di San Gregorio Magno, difeso dall'avvocato Francesco Armenante, contro la Regione Campania, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Buccino, l'Istituto Comprensivo I C Buccino

A cura di Federica Pistone Pubblicato il 3 Luglio 2024
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso presentato dal Comune di San Gregorio Magno, difeso dall’avvocato Francesco Armenante, contro la Regione Campania, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Buccino, l’Istituto Comprensivo I C Buccino e l’Istituto Comprensivo IC San Gregorio Magno, riguardante l’accorpamento dell’Istituto comprensivo di San Gregorio a quello di Buccino.

InfoCilento - Canale 79

Il Comune di San Gregorio Magno ha impugnato la delibera della Giunta regionale della Campania n. 816 del 29 dicembre 2023, che prevedeva l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo “San Gregorio Magno” con l’Istituto Comprensivo “Buccino”. Nel ricorso, si è sostenuto che l’Istituto Comprensivo “San Gregorio Magno”, situato in un comune montano con 430 iscritti, avrebbe dovuto beneficiare di una deroga per mantenere la propria autonomia, come previsto nel “dimensionamento scolastico”.

Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso in quanto la decisione della Regione Campania non forniva una giustificazione sufficiente per l’accorpamento dei due istituti, specialmente considerando la particolare situazione dell’Istituto Comprensivo “San Gregorio Magno” ubicato in un comune montano. Si è evidenziato che la normativa prevede deroghe specifiche per i comuni montani nel dimensionamento della rete scolastica.

Di conseguenza, il Tar ha accolto il ricorso, annullando la delibera impugnata e condannando la Regione Campania al pagamento delle spese legali sostenute dal Comune di San Gregorio Magno. Le altre spese processuali sono state compensate tra le parti.

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