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Campagna, subì incidente a causa di un cane randagio: «nessuna responsabilità del Comune»

Per i giudici la responsabilità spetterebbe all'Asl cui spetta anche il compito di accalappiare i cani randagi

A cura di Ernesto Rocco
Pubblicato il 22 Settembre 2025
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Corte di Cassazione

La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso di due cittadini che chiedevano un risarcimento al Comune di Campagna per un incidente stradale causato da un cane randagio. L’ordinanza ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Salerno, stabilendo che la responsabilità civile per i danni causati da cani randagi ricade esclusivamente sull’ente a cui la legge regionale attribuisce il compito di cattura e custodia.

I dettagli della vicenda

L’8 giugno 2017, un motociclista ha investito un cane randagio. Il veicolo, di proprietà di una donna, ha subito danni, mentre il conducente ha riportato lesioni. I due hanno citato in giudizio il Comune di Campagna per ottenere un risarcimento di 12.026,67 euro per i danni al motociclo e 5.000 euro per le lesioni del conducente.

Il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda e la successiva sentenza della Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione. La Corte d’Appello ha ritenuto che il Comune non avesse la legittimazione passiva, in quanto l’accalappiamento dei cani randagi, secondo la legge regionale della Campania, spetterebbe all’ASL.

La posizione della Cassazione

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza, sostenendo che l’obbligo dei Comuni di assicurare il ricovero e la custodia degli animali implichi anche la loro cattura.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Corte ha richiamato una giurisprudenza ormai consolidata, che stabilisce che la responsabilità civile per i danni causati da cani randagi grava esclusivamente sull’ente a cui la legge regionale affida il compito di cattura e custodia. Secondo la legge della Campania n. 16/2001, applicabile al caso, il “servizio di accalappiamento dei cani” è di competenza delle ASL. Di conseguenza, la Corte ha confermato il difetto di legittimazione passiva del Comune.

TAG:campagnarandagi
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