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I liquami tracimavano dalle vasche: condannato allevatore

I liquami fuoriuscivano dalle vasche e finivano in un vallone. Corte di Cassazione respinge ricorso di un allevatore

A cura di Erminio Cioffi
Pubblicato il 17 Dicembre 2022
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La Corte di Cassazione

Respinto il ricorso in Cassazione di un 43enne di Montesano sulla Marcellana. L’allevatore, nella qualità di legale rappresentante di una società operante nel settore zootecnico, era accusato di aver immesso dei liquami provenienti dalla azienda condotta dalla società nel terreno. In particolare questi erano tracimanti rispetto alla capienza delle vasche di raccolta delle deiezioni dei suini ivi allevati. Per questo, sversati nel terreno circostante, erano giunti, attraverso fenomeni di ruscellamento, sino alle acque superficiali scorrenti nel fondo del vallone sottostante.

Liquami tracimavano nelle vasche e finivano nel terreno: il caso

I fatti risalgono al 2017. L’allevatore ha ottenuto la condanna ad una pena pecuniaria dal Tribunale di Lagonegro. L’avvocato difensore del 43enne nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento della condanna. Ciò perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la presentazione da parte della difesa di un documento, consistente nell’elenco delle acque pubbliche del Comune di Montesano sulla Marcellana, nell’ambito del cui territorio i fatti si sarebbero verificati. In tale documento non è censito alcun corso d’acqua che percorra il vallone.

Per la difesa sarebbe inoltre contraddittoria la sentenza impugnata in quanto nella stessa per un verso si fa riferimento alla esistenza di uno stabile sistema di collettamento delle acque ma, per altro verso, si qualificano come rifiuti i reflui di tale sistema e non come scarichi e lo sversamento di scarichi non autorizzati integra esclusivamente un illecito amministrativo e non un reato penale.

La decisione dei giudici

I giudici di terzo grado hanno ritenuto manifestamente infondati i motivi contenuti nel ricorso e di conseguenza lo hanno dichiarato inammissibile e condannato l’allevatore al pagamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

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