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Procura di Vallo della Lucania: Tar accoglie ricorso del magistrato Giuseppe Cacciapuoti

Il TAR Lazio annulla l'esclusione di un magistrato da un concorso per autorelazione eccedente il limite di pagine, chiarendo le regole di ammissibilità

A cura di Ernesto Rocco
Pubblicato il 4 Giugno 2025
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Tribunale Vallo

Il TAR Lazio, Sezione Prima, ha annullato la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) che aveva dichiarato inammissibile la domanda di Giuseppe Cacciapuoti per il ruolo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. La vicenda ruota attorno all’interpretazione dei limiti dimensionali dell’autorelazione richiesta nel bando di concorso.

I fatti

Il magistrato Giuseppe Cacciapuoti, aveva partecipato alla procedura selettiva per il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica. La V Commissione del CSM ha dichiarato inammissibile la sua domanda in quanto l’autorelazione allegata, di 16 pagine, eccedeva il limite di 10 pagine previsto dal bando. Di conseguenza, il ricorrente è stato escluso dalla procedura, e il CSM ha deliberato la nomina di Francesco Rotondo.

Il ricorso

Cacciapuoti ha impugnato la delibera del CSM, sostenendo che l’esclusione fosse illegittima per diversi motivi: il ricorrente ha argomentato che il bando prevedeva l’inammissibilità solo per modalità di caricamento e trasmissione errate della domanda o per la mancata allegazione di documenti, non per il superamento dei limiti dimensionali dell’autorelazione. Inoltre ha evidenziato che solo il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (approvato il 3 dicembre 2024) prevede espressamente all’art. 35 che i limiti dimensionali dell’autorelazione sono “a pena di inammissibilità della domanda”.

Questa modifica, a suo dire, confermerebbe che la precedente normativa applicabile alla sua procedura non prevedeva tale conseguenza. Non solo. Secondo il magistrato, anche concedendo l’eccedenza, il CSM avrebbe dovuto comunque valutare la domanda, al massimo non considerando le pagine in eccesso, ma non escluderlo dalla procedura: l’esclusione per una causa non espressamente prevista violerebbe il principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione dalle procedure selettive pubbliche.

La Decisione del TAR Lazio

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato una precedente sentenza della stessa Sezione, confermata dal Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 1673 del 26 febbraio 2025), che aveva affrontato una questione analoga. Queste sentenze avevano stabilito che la sanzione di inammissibilità si riferisce all’utilizzo della procedura informatizzata per la trasmissione della domanda e della documentazione, e non può essere estesa al mancato rispetto dei limiti dimensionali dei modelli allegati al bando.

Implicazioni della Sentenza

La decisione apre la strada a una riconsiderazione della domanda del magistrato Giuseppe Cacciapuoti per il ruolo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Nel dicembre dello scorso anno è stata deliberata la nomina a Procuratore del magistrato Francesco Rotondo.

TAG:Cilentomagistrato giuseppe cacciapuotiprocuraricorso tarvallo della lucania
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