Le elezioni regionali in Campania si terranno nei giorni 23 e 24 novembre 2025, come già stabilito dal calendario. La durata del mandato è fissata a cinque anni e l’appuntamento prevede il rinnovo del Consiglio regionale, che sarà composto da 50 consiglieri più il presidente eletto.
L’imminente tornata elettorale vedrà la Campania al voto secondo le disposizioni di una nuova legge elettorale, che recepisce le modifiche approvate dal Consiglio regionale in data 5 novembre 2024. Nonostante il sistema mantenga la sua natura proporzionale con l’assegnazione di un premio di maggioranza, le revisioni normative cambiano in modo significativo le regole per la composizione del Consiglio e per l’assegnazione dei seggi.
Un dato interessante riguarda la partecipazione al voto: alle ultime elezioni regionali del 2020, si recò alle urne il 55,52% degli aventi diritto, pari a 2.774.104 votanti su un totale di 4.996.921 elettori iscritti. Questo dato ha segnato una crescita rispetto al 2015 (51,9%) e si è posto in controtendenza rispetto al generale calo dell’affluenza registrato a livello nazionale.
Le modalità di espressione del voto
L’elettore riceverà una sola scheda su cui potrà esprimere due voti: uno destinato alla lista provinciale e uno al candidato presidente.
È mantenuta l’ammissione al voto disgiunto, il che significa che l’elettore ha la facoltà di votare per un candidato governatore e, contemporaneamente, per una lista che non sia collegata alla sua coalizione. È consentito, ad esempio, votare per un candidato presidente di uno schieramento e per un candidato consigliere di una lista avversa. Questa possibilità, tipica del voto amministrativo, permette all’elettore di scegliere di confermare la propria fiducia a un consigliere apprezzato per il lavoro svolto, pur esprimendo supporto a un presidente più vicino alle proprie convinzioni politiche.
All’interno della lista prescelta, l’elettore può esprimere fino a due preferenze, purché i candidati siano di genere diverso. In caso contrario, è prevista l’annullamento della seconda preferenza espressa.
La soglia di sbarramento e i suoi effetti
La modifica di maggiore impatto riguarda la soglia di sbarramento, che è stata fissata al 2,5% dei voti validi regionali. Questa regola si applica a tutte le liste, incluse quelle che fanno parte di una coalizione. Le liste che non superano la soglia del 2,5% saranno escluse dalla ripartizione dei seggi, anche nel caso in cui abbiano sostenuto il presidente vincente. Per avere un’idea della portata della regola, si consideri che sulle circa 2,7 milioni di voti validi registrati nel 2020, una lista avrebbe dovuto raccogliere almeno 70 mila voti per accedere al Consiglio.
Questo cambiamento non è affatto formale: fino al 2024, le liste interne a una coalizione partecipavano comunque al riparto. La norma precedente, infatti, aveva permesso l’elezione di un consigliere alla lista dei Verdi che nel 2020 aveva raccolto poco più di 42 mila voti (1,82%). “Con le regole attuali, non sarebbe accaduto”, recita il testo della riforma. L’obiettivo principale delle nuove soglie è quello di evitare la proliferazione delle liste, fenomeno che prima della riforma si verificava soprattutto all’interno delle coalizioni, con la creazione di sigle minori per intercettare pochi voti utili all’elezione di un consigliere.
Il nuovo premio di maggioranza e la governabilità
Il Consiglio regionale campano è composto in totale da 51 componenti (50 consiglieri eletti più il presidente eletto). Il riparto dei seggi, dunque, riguarda i 50 posti riservati ai consiglieri. Il meccanismo del premio di maggioranza rimane, ma muta nella sostanza.
Prima della riforma, la coalizione del presidente eletto otteneva una quota di seggi compresa tra il 60% (garanzia minima) e il 65% (tetto massimo) dei posti in Consiglio. Di fatto, anche chi vinceva con l’80% dei consensi, “non poteva superare il 65%”, pari a 32 consiglieri su 50.
La Legge regionale n. 17 del 2024 ha abolito il tetto massimo del 65%, mantenendo in vigore solamente la garanzia minima del 60%. La novità è rilevante: oggi, qualora una coalizione ottenesse l’80% dei voti, riceverebbe parimenti l’80% dei seggi, ovvero 40 consiglieri su 50. Si tratta di una scelta che, se da un lato “rafforza la governabilità”, dall’altro “riduce la rappresentanza delle minoranze”.
Consiglieri nominati assessori: la sospensione
Una ulteriore modifica normativa riguarda la posizione dei consiglieri che vengono nominati assessori. In precedenza, questi erano obbligati a rassegnare le dimissioni, perdendo il seggio in modo definitivo.
Oggi, invece, la nomina ad assessore determina solo la sospensione dalla carica. Il consigliere che diventa assessore viene provvisoriamente sostituito dal primo dei non eletti. Nel momento in cui dovesse lasciare la Giunta, ha la possibilità di rientrare automaticamente in Consiglio, riottenendo il proprio seggio. Questo meccanismo è stato introdotto per “valorizzare l’esperienza amministrativa senza penalizzare il ruolo politico”.


