Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Cittadino “Le Cinque Terre”, presieduto da Nicola Rizzo, annullando il provvedimento prot. n. 1159 dell’1 marzo 2025 del Sindaco del Comune di Ogliastro Cilento. La sentenza ha rilevato l’incompetenza del Sindaco in merito alla gestione di un titolo edilizio, come l’istanza di decadenza di un provvedimento autorizzativo.
La questione della competenza e l’istanza dei ricorrenti
Il ricorso era stato proposto per l’annullamento del provvedimento con il quale il Sindaco di Ogliastro Cilento aveva respinto l’istanza, depositata il 12 febbraio 2025, volta a dichiarare la decadenza, per mancato inizio dei lavori nel termine previsto dall’art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, del provvedimento autorizzativo rilasciato il 3 settembre 2021 per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel Comune di Ogliastro Cilento. I ricorrenti, supportati dal consigliere di minoranza Michela Cantalupo, avevano anche chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza da parte della Pubblica Amministrazione.
Le motivazioni del TAR: atto di gestione e non di indirizzo politico
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando che l’istanza in questione “attiene un titolo edilizio” e, pertanto, doveva essere esaminata dal Dirigente o dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ogliastro Cilento, e non dal Sindaco. Il provvedimento impugnato non costituisce, infatti, “atto di indirizzo politico amministrativo, ma atto di gestione, come tale ascrivibile alla competenza del dirigente, e non del Sindaco”. A supporto di tale interpretazione, il Tribunale ha richiamato l’art. 107, comma 3, lett. g, del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, che attribuiscono agli organi burocratici i provvedimenti repressivi dell’abusivismo edilizio, e il principio generale della separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione.
Rigettate le eccezioni della società controinteressata
La controinteressata Bf S.r.l. si era costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per atto privo di idoneità lesiva, carenza di legittimazione attiva e difetto d’interesse, oltre che in relazione allo strumento del ricorso collettivo. Tali doglianze sono state rigettate dal Collegio.
È stato riconosciuto che il Comitato Cittadino “Le Cinque Terre” è stato costituito da cittadini residenti nei Comuni di Agropoli, Capaccio Paestum, Giungano, Cicerale e Ogliastro Cilento con lo scopo di opporsi all’impianto di biometano temendo per le conseguenze ambientali. Inoltre a presentare ricorso erano stati anche due proprietari di abitazioni e aree in prossimità del sito destinato all’impianto a conferma della loro legittimazione attiva e l’interesse all’impugnazione.
Anche le eccezioni relative al ricorso collettivo sono state respinte, poiché tutti i ricorrenti condividono le stesse situazioni sostanziali e processuali, gli atti impugnati hanno lo stesso contenuto e non vi è conflitto di interessi. A seguire la vicenda anche il consigliere regionale della Lega, Aurelio Tommasetti, che aveva presentato anche una interrogazione sul caso.