Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4585 del 2025, ha confermato la legittimità degli esiti elettorali del comune di Torraca, respingendo il ricorso presentato da alcuni consiglieri della lista “Più Uniti per Torraca” che contestavano l’esito delle elezioni comunali svoltesi l’8 e 9 giugno 2024, vinte dalla lista concorrente con uno scarto di 12 voti.
Le contestazioni
I ricorrenti avevano impugnato gli esiti elettorali lamentando l’illegittima iscrizione nelle liste elettorali di 26 cittadini, ritenuti non residenti effettivi nel Comune di Torraca, e l’omessa iscrizione di 4 cittadini che avevano richiesto regolarmente il trasferimento di residenza ma non erano stati iscritti nelle liste elettorali, precludendo loro il diritto di voto; presunte irregolarità nella fase di spoglio delle schede, con discrepanze nei verbali e nel numero di schede autenticate e votanti; l’incompetenza del funzionario che aveva sottoscritto i verbali di revisione delle liste elettorali.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado del TAR Campania, ritenendo infondati i motivi di ricorso. In particolare secondo i giudici non sarebbe stata dimostrata la fittizietà delle residenze dei 26 cittadini iscritti nelle liste elettorali. La normativa vigente prevede che l’iscrizione anagrafica, una volta effettuata, si presume conforme in assenza di comunicazioni ostative entro 45 giorni dalla dichiarazione di trasferimento di residenza. Il Comune ha inoltre effettuato i necessari accertamenti e ha documentato che molti trasferimenti risalgono a periodi antecedenti alle elezioni e che diversi richiedenti hanno trasferito la residenza in immobili di proprietà o di familiari, elementi che smentiscono l’ipotesi di un trasferimento fittizio volto a influenzare il risultato elettorale.
Quando alla mancata iscrizione di 4 cittadini nelle liste elettorali, essa non ha influito sul risultato elettorale, dato lo scarto minimo di 12 voti, ma soprattutto non è stato provato un danno concreto derivante da tale omissione. Le irregolarità sollevate in merito allo spoglio e ai verbali, inoltre, non sono state ritenute sufficienti a invalidare l’intera procedura elettorale. I motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in primo grado, basati su documentazione acquisita successivamente, infine, sono stati dichiarati inammissibili perché non correlati alle censure originarie, in linea con la giurisprudenza che mira a garantire la celerità e la speditezza del contenzioso elettorale.
I principi fondamentali
Questa pronuncia ribadisce alcuni principi fondamentali nel diritto elettorale e amministrativo: la presunzione di correttezza delle iscrizioni anagrafiche e delle liste elettorali, salvo prova contraria rigorosa; l’importanza della tempestività e specificità delle censure nel giudizio elettorale, che deve garantire un equilibrio tra tutela giurisdizionale e rapidità delle decisioni; la necessità per i ricorrenti di esercitare un controllo attivo e tempestivo sulle operazioni elettorali, anche tramite i rappresentanti di lista, per poter sollevare censure efficaci e tempestive.