Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, sezione staccata di Salerno, ha messo la parola fine, almeno per ora, a una controversia che vedeva al centro la composizione della Giunta comunale di Salento e il rispetto delle normative sulla parità di genere. La vicenda è nata dal ricorso presentato da Gigliola Radano contro il Comune di Salento, rappresentato dal Sindaco, e nei confronti di Giuseppe Santoro e Pierluigi Scarpa, membri della Giunta.
La Nomina della Giunta e il Ricorso
L’oggetto del contendere era il decreto sindacale del 18 giugno 2024, con il quale il Sindaco di Salento aveva nominato la Giunta Comunale, composta dai soli signori Santoro e Scarpa. Successivamente, una delibera del Consiglio Comunale del 23 giugno 2024 aveva preso atto di tale nomina. La ricorrente, Gigliola Radano, ha impugnato questi atti, sostenendo la violazione della disciplina in materia di parità di genere. La sua tesi si basava sull’insufficiente ricerca di figure femminili per la composizione della Giunta, soprattutto considerando che Salento è un Comune con una popolazione inferiore ai 3000 abitanti, per il quale vigono specifiche disposizioni.
La Questione della Tardività: Il Nodo Cruciale
Il ricorso era stato inizialmente presentato in via straordinaria al Presidente della Repubblica il 14 novembre 2024. A seguito dell’opposizione del Comune, la questione è stata poi trasposta in sede giurisdizionale presso il TAR. Tuttavia, la difesa comunale ha sollevato un’eccezione fondamentale: la tardività dell’impugnazione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, per i soggetti non direttamente contemplati nell’atto amministrativo o non immediatamente incisi dai suoi effetti, il termine per presentare ricorso decorre dalla data di pubblicazione dell’atto stesso all’Albo pretorio. La delibera del Consiglio comunale, dalla quale risultava sia la nomina della Giunta sia la presa d’atto, è stata pubblicata all’albo pretorio informatico il 27 giugno 2024 per 15 giorni consecutivi.
La Sentenza del TAR
Il TAR di Salerno, nella sentenza numero 01161/2025, ha accolto l’eccezione di tardività sollevata dal Comune. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso straordinario è stato notificato il 14 novembre 2024, ben oltre i 120 giorni previsti dalla legge per l’impugnazione, calcolati dalla scadenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione della delibera. È stata inoltre confermata l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini in questi casi.
La sentenza ha chiarito che l’opposizione dell’Amministrazione comunale, volta a far decidere la controversia in sede giurisdizionale, non implica alcuna rinuncia a far valere vizi procedurali, inclusa la tardività. Il Collegio ha ribadito che l’accesso alla tutela giurisdizionale è sempre subordinato alla tempestività della proposizione del ricorso. In virtù di queste motivazioni, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.