Attualità

Vallo, un’ordinanza per la prevenzione del rischio incendi

Per i trasgressori sono previste sanzioni da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

Antonio Pagano

11 Luglio 2021

VALLO DELLA LUCANIA. Il Sindaco Antonio Aloia ha firmato un’ordinanza in vista della stagione estiva per prevenire l’innesco di incendio nelle aree e nel periodo a rischio di incendio boschivo. Per i trasgressori sono previste sanzioni da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

Pertanto è fatto obbligo alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio. Si richiama l’obbligo, per proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate o in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

L’ordinanza inoltre specifica l’obbligo ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), limitrofe alle aree a rischio di incendio boschivo, di comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio di Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Si richiama l’attenzione sul divieto di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all’interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio viene prescritto di realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, Si richiama, altresì, il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo fischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione.

Viene imposto l’obbligo poi ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l’obbligo per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

Per quanto riguarda le aree boscate invece i proprietari, affittuari e conduttori, gli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, devono eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. Si richiama l’obbligo per i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o turistico-ricreativi, di provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento, per un raggio di almeno metri venti, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa.

In caso di grave incuria, sono effettuate anche spalcature e/o potature 5 non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Infine i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, dovranno mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

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