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Sapri: ok alla definizione agevolata dei tributi

Agevolazioni per il pagamento delle tasse comunali non riscosse

A cura di Luisa Monaco
Pubblicato il 15 Luglio 2019
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Tasse

In applicazione all’articolo 15 del decreto legge 34/19, anche il Comune di Sapri ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento. Si tratta di una opportunità importante perché consente ai cittadini di ottenere agevolazioni per il pagamento delle tasse non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni; al contempo i comuni potranno recuperare più facilmente i crediti. Nel caso specifico di Sapri, il regolamento approvato dal consiglio comunale riguarda le entrate comunali non riscosse e relative al periodo 2000/2017 e le sanzioni per violazioni del codice della strada.

Per le prime i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva;
c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sarà possibile far fronte alla definizione agevolata ma limitatamente agli interessi. L’istanza andrà presentata entro il 30 settembre 2019. Essa deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto.

Nell’istanza il debitore dovrà indicare altresì il numero di rate per effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l’ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. La risposta del comune o del concessionario dovrà arrivare entro un mese.

Qualora l’istanza venga accolta, il Comune o il concessionario, comunicherà entro il 31 ottobre 2019 ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

A tal fine sono previsti alcuni criteri generali:
a) versamento unico: entro il mese di novembre 2019;
b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di novembre 2019 e aprile 2020;
c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di novembre 2019, aprile 2020 e entro il mese di settembre 2020;
d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020 e entro il mese di febbraio 2021.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato fino a tre punti percentuali. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

L’adesione alla definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

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