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Le opere marittime del porto di Marina di Pisciotta non vanno demolite

Le opere marittime del porto di Marina di Pisciotta non vanno demolite. Ecco la decisione del Tar che ha risolto la diatriba tra Comune e Mibact.

Redazione Infocilento

27 Novembre 2015

Le opere marittime del porto di Marina di Pisciotta non vanno demolite. Ecco la decisione del Tar che ha risolto la diatriba tra Comune e Mibact.

PISCIOTTA. Con sentenza n. 2481/2015, la Sez. I del T.A.R. Campania-Salerno ha definitivamente accolto il ricorso proposto dal Comune di Pisciotta contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e, per l’effetto, ha annullato, il parere contrario che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno aveva emesso per denegare l’accertamento di compatibilità paesaggistica del pennello a forma di “T” e delle contigue scogliere debolmente sommerse realizzati nell’ambito dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Marina di Pisciotta.

La decisione chiude la vertenza intrapresa dall’ente locale guidato dal Sindaco Ettore Liguori  per contestare l’illegittimità dell’avviso negativo con il quale l’organo periferico del Mi.B.A.C.T. aveva rigettato la sanatoria delle opere marittime eseguite, circa 8 anni or sono, nel bacino portuale pisciottano, in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica, intimandone la demolizione con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Gli interventi, consistiti nel salpamento delle preesistenti scogliere frangiflutti artificiali e nella realizzazione della barriera soffolta e del pennello in massi naturali, realizzati originariamente sine titulo, erano stati sottoposti a sequestro (poi revocato) e, successivamente, ai provvedimenti inibitori e demolitori gravati dinanzi al T.A.R.

Dopo una prima controversia avviata nel 2008, il Comune era risultato, però, soccombente.
Tuttavia, in tale occasione, lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale, pur avendo respinto il ricorso, con sentenza n. 1926/2012, aveva espressamente invitato entrambe le Amministrazioni coinvolte nella questione contenziosa ad “un approfondito esame della sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 167 del d.lgs. n. 42/2004, in uno spirito costruttivo di leale cooperazione tra enti”.

Proprio nel rispetto del decisum del Tribunale Amministrativo Regionale, l’Amministrazione Comunale di Pisciotta aveva, dapprima, assunto, nell’ambito di un tavolo tecnico svolto il 27.11.2012, formale impegno ad attivare il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, di poi, avanzato effettivamente la relativa domanda.
Sennonché, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno aveva opposto il proprio diniego all’istanza, costringendo il Comune ad instaurare il secondo giudizio dinanzi al T.A.R., conclusosi con la decisione pubblicata lo scorso 24 novembre.

“La sentenza del T.A.R. è meritevole di particolare attenzione” – afferma l’avvocato Pasquale D’Angiolillo, legale del Comune – “Il T.A.R. ha, infatti, censurato l’illegittimità dell’atto soprintendentizio per la violazione del giudicato di cui alla precedente sentenza n. 1926/2012, affermandone la cogenza, rilevando, altresì, la natura “tecnica” delle opere marittime contestate nonché la violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 in relazione alle osservazioni già prodotte dal Comune in sede procedimentale. La decisione costituisce, peraltro, un precedente giurisprudenziale di significativa valenza anche per la disciplina dei procedimenti in materia di salvaguardia del
paesaggio. Mediante uno scrutinio rigoroso e puntuale, infatti, il Giudice Amministrativo salernitano ha rilevato come occorra riconoscere che, nel confronto tra quanto esistente e quanto realizzato, l’esigenza di tutela paesaggistica possa essere intesa in senso ‘dinamico’ piuttosto che ‘statico’. In particolare il T.A.R. ha evidenziato come, soprattutto in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, l’azione della Soprintendenza debba esplicitarsi valutando non soltanto il ‘quadro d’insieme’, che si afferma essere stato alterato dall’opera realizzata, ma, anche e soprattutto, la situazione ‘quo ante’ e quella successiva alla realizzazione dell’opera in questione”.

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