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Attualità

Vallo, da riformulare la graduatoria per l’assegnazione delle “case popolari”

Di: Comunicato Stampa
Pubblicato il: 07/07/2015
Aggiornato il: 07/07/2015
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VALLO DELLA LUCANIA. Con sentenza n. 1497, depositata lo scorso 6 luglio, il T.A.R. Campania – Sezione di Salerno ha annullato la graduatoria definitiva di assegnazione delle “case popolari” di proprietà del Comune di Vallo della Lucania e dell’I.A.C.P. di Salerno.


Nell’accogliere il ricorso proposto dagli avvocati Pasquale D’Angiolillo e Nicola Botti, il Tribunale Amministrativo Regionale ha censurato il verbale n. 1957 del 23.9.2014 e gli atti ad esso correlati nella parte in cui avevano disconosciuto a S.M. il requisito di “alloggio improprio” di cui alla L.R. n. 18/1997, scaturente dalla sua sistemazione abitativa in una baracca, sottraendogli il pertinente punteggio.
Proprio per superare l’estrema precarietà alloggiativa, infatti, il ricorrente aveva partecipato al procedimento concorsuale attivato dall’ente locale vallese con delibera giuntale n. 69 del 3 maggio 2013, possedendo i titoli soggettivi e oggettivi stabiliti nel bando di concorso, pubblicato il 14 maggio 2013.
Tuttavia, il Comune e l’I.A.C.P. di Salerno (non costituiti in giudizio), in ossequio agli atti predisposti dalla II Commissione Provinciale per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. della Provincia di Salerno (difesa dall’avvocato Marcello Feola), avevano negato l’attribuzione dei quattro punti corrispondenti alla condizione alloggiativa impropria del ricorrente, il cui riconoscimento avrebbe consentito il conseguimento di una delle unità abitative del complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di Vallo della Lucania.
Il collegio giudicante (composto dal presidente del T.A.R. Amedeo Urbano, dal consigliere Giovanni Sabbato e dal relatore Ezio Fedullo) ha condiviso i motivi di gravame, affermando che “la decisione dell’Amministrazione intimata di non riconoscere al ricorrente il punteggio per l’‘alloggio improprio’ risulta effettivamente affetta dai vizi di carenza istruttoria e motivazionale lamentati in ricorso”.
Per l’effetto conformativo, la statuizione del T.A.R. ha determinato, dunque, la revisione della graduatoria e la conseguente collocazione di S.M. al primo posto, oltre che la condanna della II Commissione provinciale alla refusione delle spese di giudizio, nella complessiva misura di € 2.000,00.
“Due bimbi di 2 e 4 anni, dopo anni vissuti in una baracca, avranno finalmente una abitazione dignitosa” – dichiara l’avvocato Pasquale D’Angiolillo – “È l’epilogo positivo di una vicenda per la quale è stato necessario un giudizio dinanzi al T.A.R. del quale, circa 8 mesi fa, assunsi il patrocinio. Lo feci con il solo fine di ‘cancellare’ l’ingiustizia subita dalla famiglia in difficoltà, la quale, dopo aver partecipato fiduciosamente ad un bando pubblico, aveva visto disconosciuto il ‘sacrosanto diritto’ ad avere in concessione l’alloggio di edilizia residenziale pubblica”.
“Pur avendo provato, mediante esaustiva produzione documentale, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del punteggio per ‘alloggio improprio’” – aggiunge l’avvocato Nicola Botti – “S.M. era stato collocato in posizione deteriore nell’apposita graduatoria. Ora, grazie alla sentenza del T.A.R., dovrà essere classificato al primo posto e la sua famiglia potrà avere finalmente una casa”.

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