Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, ha parzialmente accolto il ricorso di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. contro l’ordinanza n. 50 del 24 novembre 2022 emessa dal Comune di Castellabate. La sentenza annulla l’ordinanza sindacale nella parte in cui imponeva a CONSAC interventi di manutenzione straordinaria non previsti dalla convenzione tra le parti né ricompresi in un più ampio progetto di riqualificazione.
I fatti e l’ordinanza comunale
L’ordinanza impugnata scaturiva dagli ingenti danni causati agli impianti fognario-depurativi del Comune di Castellabate dalle eccezionali precipitazioni del 19 novembre 2022. CONSAC aveva dettagliato i danni subiti, tra cui il sollevamento Lago Mare (compromesso in modo irreversibile , il sollevamento Lago Chiesa (completamente allagato , condotte fognarie in località Lago Mare (asportate) , il sollevamento Le Gatte (compromesso da materiale detritico), il sollevamento Porto San Marco (allagato e con quadro elettrico definitivamente compromesso), il sollevamento Alano (inattivabile a causa del Lago Chiesa fuori servizio) , e condotte fognarie sulla spiaggia del Pozzillo (esposte e messe a nudo).
Il Vicesindaco di Castellabate, con l’ordinanza n. 50, aveva ingiunto a CONSAC, in qualità di gestore del servizio idrico integrato (SII), di eseguire ad horas interventi di ripristino e messa in sicurezza degli impianti, al fine di evitare sversamenti in mare o nelle aree circostanti e a tutela della salute pubblica. L’ordinanza vietava temporaneamente anche le attività balneari nelle zone colpite.
Le contestazioni di CONSAC
CONSAC ha impugnato l’ordinanza lamentando principalmente due punti:
- Gli interventi richiesti, essendo riconducibili a manutenzione straordinaria dovuta a un’emergenza imprevedibile, non potevano essere posti a carico di CONSAC, la quale, in base alla convenzione di gestione del SII del 20 dicembre 2018, sarebbe obbligata alla sola manutenzione ordinaria.
- La natura degli interventi, per consistenza, onerosità e complessità, avrebbe richiesto una programmazione incompatibile con la natura “contingibile e urgente” della misura adottata.
La decisione del TAR
Il TAR ha rigettato le eccezioni preliminari del Comune di Castellabate (difetto di giurisdizione e inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire di CONSAC), affermando la propria competenza sull’esercizio del potere autoritativo e riconoscendo la legittimazione di CONSAC in quanto destinataria dell’ordine.
Nel merito, il ricorso di CONSAC è stato ritenuto fondato. Il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza sindacale eccedeva i limiti della provvisorietà e temporaneità tipici delle misure contingibili e urgenti. Infatti, prescriveva un ripristino e una messa in sicurezza generici e omnicomprensivi, mirando a risolvere le criticità in via sistemica, il che avrebbe richiesto gli ordinari strumenti di programmazione finanziaria e progettazione esecutiva. Il costo stimato di tali interventi era di 350.000,00 Euro.
CONSAC, già dal 21 novembre 2022 e durante la riunione del 25 novembre 2022, aveva correttamente delineato gli interventi di propria competenza come “emergenziali” e “tamponi”, volti a superare le criticità immediate e a ripristinare provvisoriamente gli impianti. Le opere di ripristino effettivamente eseguite da CONSAC includevano la riattivazione dei sollevamenti Lago Mare, Lago Chiesa, Porto (San Marco) e Alano, oltre al ripristino di condotte fognarie in località Lago Mare e sulla spiaggia del Pozzillo.
Il TAR ha riconosciuto che la convenzione del 31 marzo 2011 tra l’Autorità d’Ambito Sele e CONSAC (recepita nella convenzione con il Comune di Castellabate) pone a carico del gestore solo la manutenzione ordinaria. Tuttavia, ha anche evidenziato che l’articolo 4 della convenzione del 20 dicembre 2018 prevedeva “interventi di efficientamento dei processi” sugli impianti di sollevamento (per un importo di 300.000,00 Euro), estendendo gli impegni di CONSAC anche alla manutenzione straordinaria, ma limitatamente a tali profili.
Pertanto, il TAR ha annullato l’ordinanza del Vicesindaco di Castellabate nella parte in cui imponeva interventi di manutenzione straordinaria non contemplati dall’articolo 4 della convenzione del 20 dicembre 2018, né inclusi nel progetto più ampio di “completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale e di collettamento del Comune di Castellabate”, approvato con determina del RUP di CONSAC il 3 dicembre 2024.