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Scuolabus ad Ascea, il Tar annulla l’appalto: affidamento revocato e nuovo gestore

Il Tar Salerno annulla la gara del trasporto scolastico ad Ascea: esclusa la ditta vincitrice per difetto sui mezzi. Servizio affidato al RTI A.P. Turismo

Di: Ernesto Rocco
Pubblicato il: 16/09/2026
Aggiornato il: 16/09/2026
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Scuolabus

Cambia la gestione del servizio di trasporto scolastico ad Ascea per i prossimi tre anni scolastici. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da A.P. Turismo di Renzi Pietro e Afal Tour di Nikolaychuk Khrystyna, rappresentato dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo. La sentenza n. 1267/2026 ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione al Consorzio Italiano Autotrasporto Viaggiatori (CIAV), originariamente decretata dalla Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele in qualità di stazione appaltante qualificata.

La pronuncia giudiziaria ha trovato immediata attuazione sul piano amministrativo. La Comunità Montana (con determinazione n. 480 del 1° settembre 2026) e il Comune di Ascea (con determinazione n. 65 dell’8 settembre 2026) hanno formalizzato l’esclusione del consorzio CIAV e disposto l’affidamento del servizio al RTI A.P. Turismo – Afal Tour. Il valore dell’appalto ammonta a 423.419,43 euro oltre IVA e garantirà il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per i periodi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Mezzi non idonei o già impiegati: le irregolarità riscontrate dal Tar

Al centro del contenzioso amministrativo vi era la reale disponibilità e la conformità dei veicoli inseriti nell’offerta tecnica del consorzio originario vincitore. I giudici del Tar Salerno hanno ritenuto fondate le doglianze sollevate dalla difesa del RTI ricorrente in merito alla valutazione delle caratteristiche tecniche dei bus e all’attribuzione dei conseguenti punteggi premiali.

Dalle verifiche è emerso che i due autobus dichiarati dal CIAV per svolgere il servizio nel territorio comunale di Ascea non risultavano concretamente utilizzabili:

  • Primo autobus: già impiegato e vincolato al servizio di trasporto scolastico nel Comune di Perdifumo.
  • Secondo autobus: destinato in origine al trasporto pubblico urbano a Capaccio Paestum, configurato con soli nove posti a sedere e prevalenza di posti in piedi, caratteristica che lo rendeva strutturalmente inidoneo all’uso come scuolabus.

Il Tribunale ha inoltre rilevato l’illegittimità dell’avvio anticipato dell’esecuzione contrattuale che era stato disposto dal Comune di Ascea prima che l’aggiudicazione diventasse definitiva.

Requisiti e criteri premiali: il principio di diritto stabilito dalla sentenza

La decisione dei giudici amministrativi salernitani chiarisce un nodo interpretativo rilevante nel settore dei contratti pubblici. La distinzione tra requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione e criteri di valutazione dell’offerta tecnica va sempre contestualizzata alla luce della singola lex specialis di gara.

Quando un disciplinare assegna punteggi tecnici alla tipologia e alla dotazione dei veicoli, gli autobus diventano elementi centrali dell’offerta. Di conseguenza, le vetture devono risultare idonee, conformi alle normative di categoria e concretamente disponibili già al momento in cui si presenta la domanda di partecipazione. Non è considerata sufficiente la semplice promessa di un reperimento futuro del mezzo o la possibilità di sostituirlo in un secondo momento.

Il commento del legale Pasquale D’Angiolillo

L’avvocato Pasquale D’Angiolillo, difensore del RTI A.P. Turismo – Afal Tour, ha evidenziato il valore sistemico della decisione:

«La pronuncia assume un rilievo che trascende il singolo contenzioso. Il Tribunale ha affrontato e risolto una delle questioni interpretative più complesse del diritto dei contratti pubblici, chiarendo i rapporti tra requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione e criteri premiali dell’offerta tecnica. Ancora più significativa è l’affermazione del principio secondo cui, negli appalti di trasporto scolastico, i mezzi valorizzati ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico devono essere realmente idonei e concretamente destinati al servizio già al momento della presentazione dell’offerta».

Secondo il legale, la posizione espressa dal giudice amministrativo segna una svolta per il settore:

«Si tratta di un approdo giurisprudenziale di grande importanza, destinato a rafforzare la trasparenza delle gare, la par condicio tra gli operatori economici e la qualità dei servizi resi agli studenti e alle loro famiglie».

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