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Santa Marina, il Tribunale di Lagonegro rigetta il ricorso dell’ex segretario comunale Giuseppe Principe: legittima la revoca dell’incarico

Il Tribunale di Lagonegro conferma la legittimità della revoca dell'ex segretario comunale di Santa Marina, Giuseppe Principe, e rigetta il ricorso.

Di: Redazione Infocilento
Pubblicato il: 25/07/2026
Aggiornato il: 25/07/2026
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Giovanni Fortunato

Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Lavoro, con sentenza depositata il 22 luglio 2026, ha rigettato integralmente il ricorso proposto dall’ex segretario comunale Giuseppe Principe avverso il provvedimento del 2024 con cui l’allora sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, dispose la revoca dell’incarico.

Nel giudizio, il Comune di Santa Marina è stato rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppina Polito.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia stato adottato nel rispetto delle disposizioni del Testo unico degli enti locali e dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

L’analisi dell’istruttoria e il venir meno del rapporto fiduciario

La decisione ricostruisce l’intero svolgimento del rapporto lavorativo, prendendo in esame la documentazione prodotta dalle parti, le comunicazioni intercorse, le certificazioni mediche, le testimonianze acquisite e gli ulteriori elementi istruttori.

Secondo il giudice, la revoca non è stata fondata su un singolo episodio, bensì sulla valutazione complessiva di una pluralità di circostanze ritenute idonee a determinare il venir meno del rapporto fiduciario che, secondo l’ordinamento, caratterizza l’incarico di segretario comunale.

La sentenza richiama il principio secondo cui tale rapporto fiduciario costituisce elemento essenziale dell’incarico e ricorda che il Testo unico degli enti locali consente la revoca nei casi di violazione dei doveri d’ufficio.

Le motivazioni alla base della sentenza

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che le circostanze emerse nel corso del giudizio — tra cui assenze dal servizio, richieste di permessi, ferie, periodi di malattia, partecipazione ad attività formative e ulteriori elementi analiticamente esaminati nella motivazione — dovessero essere valutate nel loro complesso e non singolarmente, avendo esse inciso sul rapporto fiduciario tra il sindaco e il segretario comunale.

La pronuncia richiama inoltre altri elementi considerati rilevanti ai fini della decisione, tra i quali l’assenza non giustificata a una seduta della Giunta comunale e il mancato svolgimento di alcune attività amministrative, valutati sempre nel quadro complessivo della vicenda.

Esclusa la natura ritorsiva del provvedimento

Un ulteriore profilo affrontato riguarda la dedotta natura ritorsiva della revoca. Sul punto, il Tribunale ha escluso che dagli elementi acquisiti emergesse la prova di un intento ritorsivo quale motivo del provvedimento, ritenendo invece dimostrata la sussistenza di autonome ragioni organizzative e del venir meno del rapporto fiduciario.

La regolarità del procedimento e le spese di giudizio

La sentenza affronta anche le censure formulate con riferimento al procedimento amministrativo seguito dal Comune. Il Tribunale ha ritenuto che il diritto di difesa del ricorrente sia stato garantito mediante la comunicazione di avvio del procedimento, la possibilità di presentare controdeduzioni scritte e la facoltà di essere ascoltato personalmente, escludendo pertanto la sussistenza delle dedotte violazioni procedurali.

La decisione richiama altresì il principio secondo cui l’esercizio del potere di revoca attribuito al sindaco è soggetto al controllo dell’autorità giudiziaria, che nel caso in esame ha ritenuto legittimo l’atto adottato.

Con la medesima sentenza, il Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Santa Marina. La decisione conclude il giudizio di primo grado con il rigetto integrale del ricorso e la reiezione di tutte le domande formulate dal prima citato ricorrente.

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