Il Tribunale di Salerno ha riaffermato un principio fondamentale in materia di diritto di famiglia: regali o contributi occasionali non possono in alcun modo sostituire il versamento regolare dell’assegno di mantenimento destinato ai figli minori. Con una sentenza emessa il 16 settembre, i giudici salernitani hanno condannato un uomo residente ad Eboli per essersi sottratto all’obbligo finanziario nei confronti del figlio.
La vicenda ha preso il via dalla denuncia presentata dalla madre del bambino, F.C., quarantenne salernitana, che si è costituita parte civile nel processo penale tramite il proprio legale, l’avvocato Nicola Suadoni. Nel corso del dibattimento, la difesa dell’imputato ha provato a giustificare il mancato versamento mensile sostenendo che l’uomo avesse comunque elargito varie regalie al figlio.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto questa linea difensiva, conformandosi all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione. I giudici hanno chiarito che l’obbligo penale e civile di sostenere economicamente i figli non ammette soluzioni alternative o informalità: i regali non costituiscono adempimento e l’eventuale aiuto economico fornito da terzi (come i nonni o i parenti) non solleva il genitore dalle sue responsabilità dirette.
I principi della giurisprudenza sui doveri dei genitori
Il quadro normativo e giurisprudenziale italiano ribadisce con forza che il genitore separato o divorziato ha il dovere inderogabile di provvedere ai bisogni della prole secondo le modalità stabilite dal giudice o dagli accordi omologati. Il versamento periodico dell’assegno risponde all’esigenza di garantire continuità, stabilità ed equità nella gestione della vita quotidiana del minore.
La pronuncia del Tribunale di Salerno evidenzia come i doni occasionali, per quanto di valore, non possiedano la natura contributiva necessaria a coprire le spese primarie di vitto, alloggio, istruzione e cura. L’omissione dell’assegno di mantenimento continua pertanto a integrare reato, a tutela del superiore interesse del minore.
