Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Piaggine contro il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, confermando l’esclusione del Comune dalla procedura di attribuzione di contributi statali per l’anno 2021. Il contenzioso vedeva il Comune di Piaggine impugnare il decreto del 23 febbraio 2021, con il quale era stata esclusa la sua richiesta di contributo presentata il 14 settembre 2020. L’esclusione era motivata dalla mancata inclusione della richiesta tra quelle “ammissibili e dei Comuni beneficiari del contributo”.
Il Comune di Piaggine ha basato il suo ricorso su tre principali doglianze:
– La tempestiva trasmissione della richiesta di contributi statali entro i termini perentori previsti dalla legge, sostenendo che la mancanza dello stato patrimoniale non dovesse essere determinante per l’accesso ai fondi.
– L’argomentazione che l’esclusione avrebbe potuto essere disposta solo per mancata trasmissione del rendiconto della gestione, e che il Comune aveva tempestivamente comunicato gli atti, risultando vuota solo la scheda relativa allo stato patrimoniale.
– L’affermazione che già il 30 agosto 2020 il Comune aveva trasmesso la documentazione necessaria, e che la scheda relativa allo stato patrimoniale non sarebbe stata acquisita a causa di problemi tecnici imputabili alla piattaforma telematica dell’amministrazione statale.
– Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato congiuntamente le tre censure, dichiarandole infondate. In particolare, è stato rilevato che alla scadenza del termine del 15 settembre 2020, il Comune non aveva presentato gli stati patrimoniali attivo e passivo.
La sentenza ha richiamato l’articolo 1, comma 140, della legge 145/2018, che demanda a un decreto del Ministero dell’Interno la definizione delle modalità di inoltro delle domande. Il d.m. 5 agosto 2020, all’articolo 5, prevede esplicitamente l’esclusione delle istanze dei comuni che non rispettano l’obbligo di trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) dei documenti contabili relativi al consuntivo 2019. Viene anche citato l’articolo 11, comma 1, lettera b) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che impone ai comuni l’adozione degli schemi di bilancio, inclusi i prospetti dello stato patrimoniale. La trasmissione dei rendiconti di gestione, inclusi gli stati patrimoniali, è stata ritenuta indispensabile per l’ottenimento del contributo.
Per quanto riguarda il presunto malfunzionamento del sistema informatico, il TAR ha sottolineato che il Comune di Piaggine non ha fornito alcuna prova concreta della non imputabilità del disservizio. L’amministrazione ha invece evidenziato di aver sollecitato più volte il Comune tramite mail (il 5, 24 e 31 agosto 2020 per il mancato invio dei documenti contabili del rendiconto 2019, e il 7, 14 e 21 settembre 2020 per i prospetti dello stato patrimoniale). Il Comune ha ottemperato solo il 25 settembre 2020, dieci giorni dopo la scadenza del termine.
La sentenza ha concluso che non si è verificato alcun disguido informatico, ma piuttosto un’erronea trasmissione alla BDAP da parte del Comune, che ha portato alla sua esclusione dall’accesso ai fondi statali. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e le spese compensate, data la natura della controversia tra amministrazioni pubbliche.