Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, su delega del Ministro dell’Interno, ha formalmente istituito una Commissione di indagine presso il Comune di Capaccio Paestum. La decisione è stata presa in applicazione dell’articolo 143, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).
Ma quali potrebbero essere le conseguenze?
La normativa alla base della decisione prefettizia
L’articolo 143, comma 1, del T.U.E.L. prevede anche lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in presenza di «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica».
Composizione e tempistiche della Commissione di indagine
La Commissione di indagine nominata dal Prefetto è composta da tre funzionari della pubblica amministrazione: Savina Macchiarella, Viceprefetto; il Maggiore dei Carabinieri Vincenzo Izzo; e Franca Maietta, funzionario dell’Amministrazione dell’Interno attualmente a riposo. La durata dell’accesso ispettivo è stata fissata in tre mesi, con la possibilità di una sola proroga per ulteriori tre mesi.
Procedura successiva all’indagine
Il comma 3 dell’articolo 143 del T.U.E.L. stabilisce che, entro quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, o qualora abbia acquisito diversamente gli elementi necessari, il Prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato dal procuratore della Repubblica competente per territorio, invierà al Ministro dell’interno una relazione sull’eventuale sussistenza di criticità.
Possibili provvedimenti ministeriali
In tal caso il comma 4 del medesimo articolo prevede che lo scioglimento del consiglio comunale avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia.
Anche in assenza di scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi elementi di condizionamento mafioso a carico di figure apicali dell’ente, il Ministro dell’interno può adottare provvedimenti per far cessare il pregiudizio e ripristinare la normalità amministrativa, inclusa la sospensione o la destinazione ad altro incarico dei dipendenti coinvolti, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare.
Le conseguenze per la futura amministrazione
Una tegola anche per chi si troverà a governare dopo le elezioni amministrative che si troverà gli ispettori ministeriali a palazzo di città. Qualora vengano riscontrati elementi critici, l’amministrazione più a rischio potrebbe essere quella che vede tra gli eletti il maggior numero di membri della vecchia consiliatura.