La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23933/2026 (pubblicata il 23 luglio 2026), ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Novi Velia contro la società Consorzio Generale Costruzioni (CO.GE.CO.) s.c.r.l.. La vicenda trae origine da una complessa controversia contabile e giudiziaria legata al saldo dei lavori di recupero e restauro dell’ex Convento dei Celestini. Con questa decisione, i giudici di legittimità hanno confermato la validità delle pretese esecutive della ditta creditrice e condannato l’Ente locale al pagamento delle spese di giudizio.
Il contenzioso sui lavori e le tappe del giudizio
La disputa nasce dal credito rivendicato da CO.GE.CO. per le opere eseguite sullo storico edificio. Nel 2017, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva emesso un decreto ingiuntivo (n. 306/2017) per una somma capitale pari a 606.591,12 euro oltre ad accessori. Successivamente, nell’aprile 2018, l’impresa aveva notificato un atto di precetto per una cifra totale di 986.523,96 euro.
Il Comune di Novi Velia si era opposto all’atto ex art. 615 c.p.c., sollevando diverse eccezioni: dalla presunta inesistenza della notifica telematica inviata a un indirizzo PEC dell’ufficio ragioneria anziché a quello istituzionale dell’ente, all’indeterminatezza del calcolo degli interessi moratori, sino a contestazioni relative a precedenti accordi transattivi e cessioni di credito. Sebbene in primo grado il Tribunale vallese avesse parzialmente ridimensionato l’importo, la Corte d’Appello di Salerno (sentenza n. 86/2024) aveva ribaltato il verdetto accogliendo l’impugnazione del Consorzio e riconoscendogli il diritto di procedere ad espropriazione per il capitale residuo e gli interessi moratori.
Notifica PEC e calcolo degli interessi: le ragioni della Suprema Corte
Nell’esaminare l’impugnazione del Comune, la Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso, chiarificando due cruciali questioni di diritto procedurale.
Sul primo punto, relativo all’invio del provvedimento a una PEC non ordinaria dell’Ente, la Suprema Corte ha ribadito che l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile all’ente non determina l’inesistenza della notifica, bensì al più una nullità sanabile. Di conseguenza, il Comune avrebbe dovuto proporre l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non l’opposizione all’esecuzione; restano così precluse le contestazioni di merito sul credito sollevate tardivamente.
In merito al secondo punto, che riguardava la presunta mancata esplicitazione dei calcoli intermedi degli interessi nell’atto di precetto, i giudici hanno sancito che tale doglianza attiene alla mera regolarità formale dell’atto (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) e non all’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione.
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di esecuzione forzata, la contestazione relativa alla mancata o generica specificazione, nell’atto di precetto, dei criteri di calcolo degli interessi moratori dovuti in forza di un titolo esecutivo giudiziale, integra un’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (e non un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.), in quanto attiene alla regolarità formale dell’atto (e non all’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata). Poiché il precetto è un atto integrabile con gli elementi risultanti dal titolo esecutivo presupposto, l’intimazione è valida ogniqualvolta il debitore sia posto in grado di individuare l’esatta entità del debito attraverso un semplice calcolo aritmetico basato sui criteri di legge o del titolo medesimo, senza che sia necessaria l’analitica e minuziosa esposizione del preciso procedimento logico-matematico seguito».
L’Ente municipale è stato infine condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.100 euro per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
