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Accolto il ricorso del Comune di Casal Velino: TAR annulla l’esclusione dal Piano di riqualificazione dei piccoli comuni

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio, Sezione Quarta Bis, ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Casal Velino, annullando gli atti che avevano portato all’esclusione della sua domanda di finanziamento nell’ambito del “Piano Nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli Comuni”. La decisione dei giudici amministrativi impone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare l’istanza presentata dal Comune.

I motivi di ricorso e la decisione del tribunale

Il ricorso, proposto dal Comune di Casal Velino in qualità di capofila di una convenzione con i Comuni di Novi Velia, Stella Cilento e Pollica, mirava all’annullamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che avevano escluso il progetto “Io sono Cilento” dalla graduatoria degli enti ammessi al finanziamento. Il progetto riguardava il recupero e la riqualificazione urbana dei Centri Storici di Casal Velino (Frazione Acquavella), Novi Velia, Pollica (Frazione Cannicchio) e Stella Cilento (Frazione Amalafede), attraverso un sistema di ospitalità diffusa.

L’Amministrazione resistente aveva motivato l’esclusione con due principali ragioni. La prima è relativa alla presunta “Difformità dall’articolo 2, comma 10, lettera f), del dPCM 16 maggio 2022” relativa, in particolare, al Comune di Pollica per l’indicazione di un parere della Soprintendenza del 2017 ritenuto scaduto, omettendo la mancata allegazione effettiva dello stesso. Il secondo motivo di esclusione riguardava l’acquisizione di edifici storici di proprietà privata, ritenuto in difformità dal DPCM 16 maggio 2022, il quale presupporrebbe che gli interventi siano eseguiti su aree e strutture già nella disponibilità degli Enti partecipanti al momento della domanda.

Il TAR ha ritenuto fondate le censure del Comune, riscontrando un deficit istruttorio e motivazionale nel provvedimento impugnato.

Rilevanza del soccorso istruttorio

In merito al primo motivo di esclusione, il Collegio ha stabilito che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. A fronte di una documentazione che da un lato indicava un’autorizzazione risalente nel tempo senza allegarla e dall’altro prevedeva un intervento che non sempre richiede autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione doveva richiedere chiarimenti e documentazione integrativa.

L’operato della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato giudicato illegittimo per contrasto con i principi di buona fede e correttezza e con la Legge n. 241/1990, in quanto i margini di incertezza potevano essere facilmente superati.

Disponibilità delle aree e degli edifici

Per quanto concerne il secondo motivo, basato sulla proprietà privata degli immobili da riqualificare, il TAR ha dato ragione al Comune di Casal Velino. Ha evidenziato che né la lex specialis né gli atti richiamati stabiliscono espressamente la disponibilità dell’area in capo all’Ente come presupposto per l’ammissione.

Inoltre, ha richiamato l’articolo 2, comma 7, lettera d) del DPCM 16 maggio 2022, il quale prevede che le opere finanziabili possano riguardare anche aree o edifici non ancora nella disponibilità dell’Ente al momento della domanda, in particolare per misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di edifici in stato di abbandono o di degrado. La relazione tecnica presentata dai Comuni di Casal Velino e Stella Cilento illustrava proprio che le acquisizioni erano finalizzate al recupero di edifici storici in stato di degrado.

Conclusioni della sentenza

Per effetto dell’accoglimento del ricorso, il TAR ha annullato i provvedimenti di esclusione e ha imposto all’Amministrazione resistente l’obbligo di procedere al riesame della domanda presentata dal Comune di Casal Velino, previo confronto e produzione dei necessari chiarimenti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

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