Comune di Castellabate contro l’Ente Idrico Campano (EIC). La sentenza, depositata il 1° agosto 2025, ha rigettato la richiesta del Comune di essere ricollocato nel bacino dell’area “Sele”, gestito da Asis Salernitana Reti e Impianti S.p.a.. Le spese legali sono state liquidate in 3.000 euro a favore dell’Ente Idrico Campano S.p.a. e 3.000 euro a favore di Consac Gestioni Idriche S.p.a..
La richiesta del Comune e le motivazioni del ricorso
Il Comune di Castellabate aveva avviato l’azione legale dopo che l’Ente Idrico Campano non aveva risposto a una nota del 7 dicembre 2023. Con questa missiva, il Comune chiedeva di essere ricollocato nel bacino dell’area “Sele”, gestito dalla società Asis Salernitana Reti e Impianti S.p.a..
A seguito del silenzio dell’EIC, il Comune aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Salerno, per poi riassumerlo dinnanzi al Tribunale superiore delle Acque pubbliche a causa di una declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR stesso. I resistenti nel giudizio erano l’Ente Idrico Campano e Consac Gestioni Idriche S.p.a., mentre Asis Salernitana Reti e Impianti S.p.a. non si era costituita in giudizio. Il Comune ha sostenuto di aver dismesso le quote societarie in Consac Gestioni Idriche S.p.a. con due delibere del Consiglio comunale del 2021 e 2022, notificate all’EIC, e di aver così efficacemente receduto dalla convenzione di servizio.
L’inammissibilità del ricorso
La sentenza del Tribunale ha ritenuto fondate le argomentazioni delle parti resistenti e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo la decisione, la richiesta del Comune di Castellabate era sostanzialmente una domanda di autotutela amministrativa per modificare i provvedimenti di affidamento del servizio idrico integrato (SII) a Consac Gestioni Idriche S.p.a., provvedimenti che sono considerati risalenti nel tempo, basati su profili di alta tecnicità e mai contestati dal Comune nelle forme previste, diventando quindi inoppugnabili.
La giurisprudenza citata nella sentenza stabilisce che non sussiste un obbligo di provvedere su domande di riesame di atti amministrativi validi ed efficaci, data la natura discrezionale del potere di autotutela.
La gestione unitaria del servizio idrico
La decisione si basa anche sul principio di unicità del servizio idrico integrato all’interno degli ambiti territoriali ottimali (ATO). La sentenza evidenzia un orientamento legislativo, sia statale che regionale, che risale al 1994 e che rende impossibile risolvere il problema idrico a un livello amministrativo inferiore a quello sovracomunale.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il principio di unicità comporta per i singoli Comuni l’obbligo di partecipare alla gestione unitaria, configurandosi come un atto dovuto. Inoltre, una norma del decreto legislativo n. 152/2006 permette la gestione autonoma solo in casi eccezionali e la sua interpretazione deve essere rigorosa e restrittiva, per non vanificare il principio dell’unicità di gestione.
Le decisioni pregresse e l’assegnazione a Consac
La sentenza ha ripercorso le vicende che hanno portato all’attuale assetto gestionale. Inizialmente il Comune di Castellabate era stato assegnato alla gestione di Asis S.p.a., ma, a causa di criticità riscontrate e della volontà del Comune stesso, con una delibera commissariale del 14 maggio 2018 (mai impugnata), l’Autorità d’Ambito lo aveva assegnato definitivamente a Consac Gestioni Idriche S.p.a..
L’EIC, sulla base del Piano d’Ambito regionale che includeva il Comune di Castellabate nell’area di competenza di Consac, aveva inoltre riconosciuto la legittimità degli affidamenti esistenti, come quello di Consac, con prosecuzione fino alla scadenza.
Le deliberazioni consiliari del Comune di Castellabate non potevano imporre all’EIC di annullare in autotutela provvedimenti amministrativi validi ed efficaci, poiché le decisioni sulla pianificazione e l’affidamento del servizio idrico sono attribuite all’Ente di governo dell’ambito, a cui i comuni devono conformarsi. Fonti