Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che respinge l’appello del Comune di Castelnuovo Cilento contro la Regione Campania. Al centro della disputa vi è la revoca di un finanziamento di oltre dieci milioni di euro, destinato alla realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale. Il Comune è stato inoltre chiamato a restituire un’anticipazione di 1.060.000,00 euro, pari al 10% del quadro economico stimato dell’intervento.
Il progetto e le criticità
La vicenda ha inizio nel maggio 2016, quando la Regione Campania ha pubblicato un avviso per manifestazioni di interesse da parte dei Comuni per la localizzazione di impianti di compostaggio. Il Comune di Castelnuovo Cilento ha aderito all’iniziativa, ottenendo il finanziamento e l’anticipazione nell’ottobre 2017.
Tuttavia, il percorso del progetto ha incontrato significative difficoltà durante la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Nel corso delle conferenze di servizi tenutesi nell’ottobre 2020, l’Autorità di Bacino ha sollevato “criticità relative alla stabilità dell’area”, evidenziando problemi geologici che avrebbero potuto interessare il sito e la viabilità di accesso.
La richiesta di sospensione e lo stop al finanziamento
Di fronte a queste preoccupanti valutazioni sulla sicurezza dell’area, il Comune di Castelnuovo Cilento ha richiesto la sospensione dei lavori della conferenza di servizi per effettuare ulteriori approfondimenti tecnici. La Regione Campania, tuttavia, si è opposta alla sospensione, proponendo come uniche alternative la definizione del procedimento allo stato degli atti o la sua archiviazione.
Nel novembre 2020, il Comune ha manifestato la disponibilità alla delocalizzazione dell’impianto, riconoscendo le “criticità geoambientali” emerse. Nonostante ciò, il 7 dicembre 2020, la Regione Campania ha revocato il finanziamento, ordinando la restituzione dell’anticipazione.
Il Comune ha impugnato la revoca davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sostenendo che la mancata realizzazione dell’impianto non fosse dovuta a proprie inadempienze, ma a “oggettivi impedimenti di natura squisitamente tecnica”. Ha inoltre interpretato il “Disciplinare” che regolava il finanziamento nel senso che l’anticipazione fosse a fondo perduto per le spese di progettazione, e che la revoca non dovesse comportare automaticamente la restituzione delle somme già erogate. Secondo il Comune, la Regione avrebbe travisato il significato del disciplinare, applicando erroneamente i presupposti per la revoca.
Il TAR di Salerno ha respinto il ricorso del Comune.
La posizione del Consiglio di Stato
Nel suo appello al Consiglio di Stato, il Comune ha riproposto le proprie argomentazioni. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto i motivi di appello “infondati”. La sentenza chiarisce che il provvedimento di revoca della Regione non è una “revoca sanzionatoria” per inadempienze del Comune, bensì una “revoca per sopravvenienze” adottata ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990. Questo tipo di revoca costituisce espressione del potere generale di autotutela dell’amministrazione, che si attiva per mutate situazioni di fatto o nuove valutazioni dell’interesse pubblico.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che il Disciplinare (n. 19/2017) invocato dal Comune si riferisce a “violazioni o negligenze” , una fattispecie diversa dalla revoca operata dalla Regione. Inoltre, la sentenza evidenzia che il Comune non ha specificamente contestato le circostanze che hanno portato alla revoca, come l’impossibilità di rispettare i tempi per il rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) e la mancanza di riscontro da parte del Comune ai solleciti regionali per riprendere il procedimento e chiarire le criticità geologiche.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della revoca del finanziamento da parte della Regione Campania, ponendo fine, almeno per ora, alla lunga battaglia legale sul controverso impianto di compostaggio.