Una sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della magistratura contabile in favore del giudice ordinario per le cause relative all’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza (RDC).
Il caso in esame: indebita percezione del RDC
Il caso specifico riguardava una donna di Agropoli, citata in giudizio dalla Procura regionale per un presunto danno erariale di oltre 35.000 euro, di cui euro 29.795,12 a titolo di danno erariale diretto e euro 5.204,88 a titolo di danno erariale da disservizio , derivante dall’indebita percezione del RDC.
Secondo l’accusa, la donna avrebbe omesso di comunicare all’INPS la cessazione del contratto di locazione della sua abitazione e un’attività lavorativa svolta per alcuni mesi, percependo somme non dovute. Inoltre, era stata condannata in via definitiva per delitti in materia di stupefacenti, condizione che avrebbe precluso il diritto al RDC.
La posizione della Procura e la decisione della Corte
Nonostante le accuse e l’istanza della Procura, che riteneva sussistente la giurisdizione contabile per un presunto rapporto di servizio dovuto alla percezione del RDC, la Corte dei Conti della Campania, composta dal Presidente dott. Paolo Novelli, e dai Giudici Rossella Cassaneti e Alessandra Molina (relatrice), ha optato per un’interpretazione differente.
Il RDC: un mero sussidio sociale
Il Collegio ha sottolineato che il Reddito di Cittadinanza rientra nella categoria dei “meri sussidi”, con finalità solidaristico-assistenziale, volti ad assicurare a persone indigenti una minima fonte di sostentamento economico.
Secondo i giudici, il RDC non implica alcuna attività gestoria o assunzione di compiti amministrativi direttamente riconducibili alla volontà del percipiente , e la sua finalità occupazionale, pur programmaticamente affermata , non ha trovato riscontro effettivo nella prassi , mancando un reale “facere” del percipiente che lo qualifichi come gestore di risorse pubbliche.
La Corte ha evidenziato come l’erogazione del beneficio anche ai “inoccupabili assoluti” e il quasi totale immobilismo delle figure professionali dei “navigator” (figure professionali che avrebbero dovuto coadiuvare e controllare i percettori nella ricerca di un impiego) confermino la natura di sussidio e l’assenza di un legame funzionale con la Pubblica Amministrazione.
Le conseguenze della decisione
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sia per il danno diretto da indebita percezione del RDC, sia per il danno da disservizio ad esso collegato, rimandando la causa al Giudice ordinario innanzi al quale la causa andrà riassunta.