Attualità

Atena Lucana: ecco un vademecum per chi possiede animali

Amministrazione comunale ha previsto regole e divieti per il benessere degli animali

Filippo Di Pasquale

22 Aprile 2019

ATENA LUCANA. Un regolamento per la tutela degli animali. L’iniziativa è del Comune di Atena Lucana. L’ultimo consiglio comunale ne ha approvato i contenuti.

L’obiettivo è quello di promuove la protezione e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali; riconosce agli individui e alle specie non umane il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche e garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia di favorire una giusta convivenza fra uomo e animale nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.

Sulla base di questi presupposti fissate una serie di regole per chi ha degli animali:
1.Chiunque detiene animali, a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, provvedendo a fornire le adeguate cure, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Inoltre dovranno accudirli e a1imentarli secondo l’età, il sesso, la specie e la razza
alla quale appartengono.
2.I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, garantire la tutela di terzi da aggressioni, ed evitare il danneggiamento o l’imbrattamento delle proprietà pubbliche e private.
3.A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto della tutela della salute, dell’ igiene e del pubblico decoro.

Previsti anche specifici divieti:

  1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le norme vigenti.
  2. E’ vietato custodire gli animali in spazi angusti tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni movimenti di locomozione tipici della specie, se non per temporanee esigenze sanitarie.
    E’ vietato detenere animali privi dell’acqua e del cibo necessario, o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
    E’ vietato detenere animali in condizioni di scarsa o eccessiva luce, umidità, areazione o con elevate escursioni termiche o rigori climatici, tali da nuocere alla loro salute.
    E’ vietato detenere animali privandoli delle necessarie profilassi e cure sanitarie laddove le condizioni ambientali e/o lo stato di salute lo richiedano.
  3. E’ vietato tenere animali in isolamento, a meno che non ricorrano motivate ragioni sanitarie o comportamentali dovutamente certificate da medico veterinario /comportamentalista, e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
  4. E’ vietato custodire animali permanentemente all’aperto, in terrazze o balconi senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all’interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d’aria.
    5.E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni di tipo sanitario e/o comportamentale debitamente certificate da personale sanitario: medico
    veterinario/comportamentalista.
  5. E’ vietato detenere permanentemente animali in gabbia o contenitori, ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, nei limiti stabiliti in applicazione della
    D.G.R. n. 593/2006 sul benessere degli animali da compagnia, fanno eccezione uccelli e piccoli roditori e rettili, nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
  6. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
  7. E’ vietato l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
  8. E’ vietato su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
  9. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nel vano portabagagli chiusi (non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
  10. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica o animale.
  11. E’ vietato esporre animali, tenuti in luoghi chiusi, a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
  12. E’ vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
    14.E’ vietato custodire animali in autoveicoli in sosta .
  13. E’ vietato l’apposizione di cucce o ripari per cani e per gatti padronali sul suolo pubblico. Resta concessa tale pratica per l’accudimento di animali identificati come “cani di quartiere” o “gatti di colonia felina”
  14. E’ vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento.
  15. E’ vietata l’opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.
  16. E’ vietata la cattura di animali vaganti ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità Competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

E ancora previsto il divieto di accattonaggio con animali; divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio; divieto di molestare, catturare, detenere e commerciare fauna selvatica; di abbandonare o rilasciare animali e di avvelenarli.
Precise regole, inoltre valgono per l’accesso degli animali da compagnia su mezzi di trasporto pubblico:

  1. E’ consentito l’accesso degli animali da compagnia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune.
    L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti è obbligatorio il trasportino, per altri animali di piccola taglia idonei contenitori.
  2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
  3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
  4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali purché con mezzi idonei all’uso, secondo le norme del codice della strada.
  5. Non potrà rifiutarsi il trasporto di cani di accompagnamento per i disabili e per i non vedenti.
    Regole specifiche, ancora, valgono per le mostre, gli spettacoli e gli intrattenimenti con l’utilizzo di animali; per l’esposizione degli stessi e per lo smaltimento delle spoglie.
    Alle disposizioni generali ai detentori di animali si affiancano ulteriori previsioni per cani e gatti nello specifico. Per i primi, ad esempio, si ribadiscono le regole relative alla microchippatura, alla raccolta delle deiezioni, alla custodia e all’attività motoria; per i gatti si garantiscono le medesime tutele e si sottolinea l’attività meritoria di chi li accudisce. Infine stabilite disposizioni per volatili e animali acquatici affinché siano riconosciute loro buone condizioni di mantenimento.

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