Opere di messa in sicurezza del porto di Pisciotta non vanno abbattute

Redazione Infocilento

Il TAR Campania ha concluso l’annosa “querelle” tra il Comune di Pisciotta ed il Ministero della Cultura. Annullato il parere contrario che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno aveva emesso per denegare, per la seconda volta, l’accertamento di compatibilità paesaggistica del pennello a forma di “T” e delle contigue scogliere debolmente sommerse. Opere realizzate nell’ambito dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Marina di Pisciotta.

Porto di Pisciotta: il provvedimento dell’Asl Salerno

Si pone così fine ad una complessa controversia che ha visto sempre vittoriose le posizioni difensive dell’ente locale cilentano.

Le opere

I lavori consistevano nel salpamento delle preesistenti scogliere frangiflutti artificiali e nella realizzazione della barriera soffolta e del pennello in massi naturali. Erano state eseguite nel 2008 in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica. Così furono sottoposte a sequestro, poi revocato, e, successivamente, a provvedimenti di sospensione e inibizione assunti dal Dicastero dei beni culturali.

L’iter processuale

Il contenzioso, avviato dal Comune per l’annullamento degli atti sfavorevoli ministeriali, era stato inizialmente definito con sentenza del 2012 mediante la quale il T.a.r. aveva invitato le pubbliche amministrazioni coinvolte ad “un approfondito esame della sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 167 del d.lgs. n. 42/2004, in uno spirito costruttivo di leale cooperazione tra enti”.

Pertanto l’amministrazione comunale di Pisciotta aveva assunto, nell’ambito di un tavolo tecnico, formale impegno ad attivare il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, avanzando, in seguito, la relativa domanda.

Tuttavia la Soprintendenza aveva opposto a tale istanza un primo parere contrario, annullato dal TAR con successiva sentenza confermata dal Consiglio di Stato.

Le tre pronunce della Giustizia Amministrativa non avevano, però, impedito all’organo periferico del Mi.C. di emettere un secondo avviso negativo alla sanatoria delle opere marittime originariamente costruite sine titulo, costringendo l’ente locale, guidato dal Sindaco Ettore Liguori, ad impugnare l’ulteriore atto sfavorevole, con il quale l’amministrazione statale aveva persino intimato la demolizione dei manufatti.

La decisione dei giudici

Nel condividere le tesi del Comune, difeso dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, il Collegio giudicante ha confermato l’operato del TAR e del Consiglio di Stato, avendo ritenuto che l’intervento fosse meritevole di un’autorizzazione paesaggistica postuma.

Il commento

«La decisione del TAR rappresenta un precedente giurisprudenziale significativo per la disciplina dei procedimenti in materia di opere marittime e di salvaguardia del paesaggio» – afferma l’avvocato Pasquale D’Angiolillo – «Mediante uno scrutinio rigoroso e puntuale, infatti, il Giudice Amministrativo salernitano ha rilevato come nel confronto tra quanto esistente e quanto realizzato, l’esigenza di tutela paesaggistica possa essere intesa in senso ‘dinamico’ piuttosto che ‘statico’, considerato che l’opera di conformazione del paesaggio marittimo interviene in ambiente bisognevole di misure di tutela effettiva dell’area urbana costiera, in un contesto già ampiamente munito di grandi e varie opere assentite dalla stessa Soprintendenza».

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