Tar blocca i lavori al porto di Pisciotta

Costabile Pio Russomando

PISCIOTTA. Stop ai lavori per il porto di Pisciotta. Si tratta di opere finanziate dalla Regione Campania. Il centro cilentano, come altri della costa, era risultato beneficiario di risorse per la sistemazione dell’area portuale e in particolare, nel caso di Pisciotta, gli interventi avrebbero dovuto riguardare l’atavico problema dell’insabbiatura che si verifica puntuale a causa delle correnti e delle mareggiate invernali. Un problema evidente e più volte segnalato che di fatto rende inutilizzabile parte dell’approdo.

Porto di Pisciotta: il ricorso

Il ricorso è stato presentato da una ditta, la Cem Spa, che contesta l’affidamento dei lavori alla Somes Srl. Il Tar Salerno ha accolto l’istanza di sospensione dei lavori fissando per il 22 aprile la trattazione collegiale.

In particolare la Cem contesta “il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla SOMES s.r.l., comunicati con avviso prot. n. 1536 del 21.02.2020, relativi alla procedura di gara negoziata per l’affidamento dei lavori di Implementazione del sistema di difesa portuale e potenziamento della sicurezza del passo marittimo d’accesso – I stralcio funzionale” CUP: B37I18076090006 – CIG: 8133914E29, per il prezzo di € 778.198,79″ e “gli atti in essa richiamati, ivi compresi: b/bis) i verbali di gara e i relativi allegati, compresi quelli dell’08.01.2020, del 22.01.2020, del 29.01.2020, il verbale prot.n.785 del 29.1.2020 ed il verbale prot.n.1328 del 14.02.2020; b/ter) ove occorra, la nota comunale prot.n.1454/2020, la nota di riscontro prot.n.2049 del 12.03.2020, la nota pec del 14.03.2020 e il provvedimento conclusivo della verifica dei requisiti ove esistente; b/ter) tutti gli atti di gara, ivi compresi i verbali della Commissione e del RUP, nella parte in cui hanno ammesso, non hanno escluso e/o hanno aggiudicato la gara alla controinteressata e/o, in via gradata, nella parte in cui hanno ammesso e/o ritenuto congrua e/o non anomala l’offerta della controinteressata; c) dell’attività di verifica dei requisiti e di valutazione dei chiarimenti in sede di verifica e di ogni altro atto ai precedenti presupposto, connesso e/o conseguente; nonché: d) per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il subentro della ricorrente, sin d’ora dichiarato nella disponibilità e/o per il risarcimento in via specifica; e)in via gradata, per il risarcimento dei danni in via generica”.

L’iter giudiziario

L’iter giudiziario era già iniziato il mese scorso allorquando la Cem presentò un primo ricorso contro l’affidamento dei lavori. Il Tar aveva rinviato il caso alla Camera di Consiglio ma l’amministrazione comunale, vista l’urgenza di avviare le opere ha comunque affidato i lavori sotto riserva. Di qui il nuovo ricorso e lo stop dei lavori.

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