Ordinanza sulla balneazione tra i litorali di Positano ed Eboli: tutte le norme da rispettare

Ecco le regole per garantire la sicurezza in mare. Firmata l'ordinanza in vista della stagione estiva sul litorale salernitano

Costabile Pio Russomando
Elicottero Capitaneria di Porto

Il mare è uno dei luoghi più amati per trascorrere le vacanze estive, ma è importante rispettare alcune norme per garantire la sicurezza di tutti coloro che lo frequentano. A tal proposito, è stata emessa un’ordinanza sulla balneazione tra i litorali di Positano ed Eboli, che prevede alcune regole da seguire per evitare incidenti o problemi di ogni genere.

Zone riservate alla balneazione

Sono state individuate alcune zone riservate alla balneazione, ovvero le aree fino a 200 metri dalle spiagge o scogliere basse e a 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, che non hanno destinato gli specchi acquei ad altro uso. È importante sapere che i non esperti di nuoto possono effettuare la balneazione fino a 1,60 metri di profondità, al di là della quale si sconsiglia di avventurarsi.

Segnalazioni e divieti

Per garantire la sicurezza in mare, i titolari delle strutture balneari e/o attività simili hanno l’obbligo di collocare appositi gavitelli di colore rosso sul fondo del mare, a una distanza di 50 metri l’uno dall’altro, per indicare il limite della zona riservata alla balneazione. Inoltre, è vietato navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale nelle zone riservate alla balneazione, così come caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee. Infine, è vietato sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di velivolo privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto quando necessario per il decollo o l’atterraggio, purché autorizzato e in emergenza e per i mezzi di soccorso o di polizia.

I divieti

È vietata la balneazione:

  • nei porti;
  • nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
  • in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l’ormeggio di unità navali;
  • all’interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
  • sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
  • all’interno degli specchi acquei destinati all’ancoraggio di unità navali;
  • alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
  • nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
  • in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
  • nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell’Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti oltre che in lingua italiana, in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco), posizionati a cura dei Comuni;
  • nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell’Autorità marittima

I corridoi di lancio

Le unità navali a motore, a vela e a propulsione mista, se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata/ammainata, per raggiungere le spiagge o le scogliere, ovvero i limiti esterni della zona di mare riservata alla balneazione, devono, utilizzare i corridoi di lancio. All’interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell’imbarcazione e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti.

È fatto divieto di ormeggiare, stazionare o ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio. I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l’esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio natanti. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura delle Amministrazioni Comunali rivierasche.

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