“Case mobili” in strutture ricettive all’aria aperta: importante sentenza del Tar

Redazione Infocilento
Marina di Camerota

Il Tar Campania ha sancito che le “case mobili” possono permanere liberamente nelle strutture turistico-ricettive all’aria aperta regolarmente autorizzate. Non necessitano, quindi, di un apposito titolo edilizio.

I giudici hanno quindi annullato l’ordinanza con la quale il responsabile del servizio urbanistica del comune di Camerota aveva disposto lo smantellamento di 27 unità su ruote, di una platea in cemento e di impianti idrici, elettrici e fognari. Il tutto all’interno di un noto villaggio turistico-camping.

Case mobili, ecco l’importante sentenza del Tar

Si chiude così una vertenza avviata dal proprietario del complesso ricettivo per contestare il provvedimento con il quale il Comune aveva sanzionato le cosiddette case mobili. Ad assistere il ricorrente gli avvocati Antonio Brancaccio e Pasquale D’Angiolillo

L’amministrazione comunale basava i suoi presupposti su una sentenza con la quale lo stesso Tar Salerno, affrontando una vicenda riguardante un altro villaggio di Camerota, aveva ritenuto che anche le “case mobili” necessitassero di autorizzazione.

Tuttavia il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto dai medesimi avvocati, è giunta alla diversa conclusione che il carattere di amovibilità, l’assenza di un collegamento permanente al suolo, la reversibilità degli allacci alle reti elettriche, idriche e fognarie sottraggono il posizionamento di tali moduli al previo ottenimento del titolo edilizio.

La posizione della regione Campania.

A tal proposito nel 2019 anche “il legislatore regionale ha anticipato un’opzione normativa derogatoria della disciplina urbanistico-edilizia fatta propria da quello statale che l’ha estesa anche a quella paesaggistica” nel 2020.

La Regione Campania, infatti, ha previsto che “l’installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili di cui ai commi 1 e 2, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei campeggi previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera”.

Il commento

“Il Tar ha rilevato il profilo di specialità della norma regionale”, afferma l’avvocato Pasquale D’Angiolillo – “evidenziando come, già prima della modifica introdotta con la legge regionale n. 16/2019, l’art. 2 della legge regionale n. 13/1993 si ponesse in rapporto di regola ed eccezione rispetto all’art. 3, comma 1, lett. e.5, del Testo unico dell’edilizia, anche nella versione antecedente alla novella introdotta con la legge n. 120/2020. Ho, peraltro, lavorato in prima persona alla riforma della legge regionale sui complessi turistico-ricettivi all’aria aperta, essendomi occupato della prima stesura del nuovo testo degli artt. 2 e 3 poi sottoposto all’approvazione del consiglio regionale”.

La disciplina regionale riformata nel 2019 ha regolato tipo, funzione ed area di sedime delle “case mobili”, specificando, quali requisiti idonei a renderne libero il posizionamento, la trasportabilità e la strumentalità al pernottamento a scopo turistico, circoscrivendone l’ubicazione alle strutture turistico-ricettive regolarmente abilitate.

E in tali sensi ha disposto anche il legislatore statale nel 2020, modificando, con una disposizione di analogo contenuto, l’art. 3, comma 1, lett. e.5, del D.p.r. n. 380/2001.

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