Porto di Palinuro: ecco il nuovo regolamento

Fiorenza Di Palma
Porto di Palinuro
Il Porto di Palinuro

CENTOLA. E’ stato pubblicato il nuovo regolamento del porto di Palinuro. La stesura è stata curata dall’Ufficio Circondariale Marittimo, guidato dal comandante Amalia Mugavero. Il regolamento fissa precise regole per quanto riguarda la navigazione, gli ormeggi, i servizi portuali, ma anche la circolazione veicolare e pedonale.

Regolamento del porto di Palinuro: le disposizioni per gli ormeggi

Per quanto riguarda gli ormeggi, il tratto di banchina di riva a sbalzo a partire dalla testata, per una lunghezza di 15 metri circa è identificato come una zona di rispetto per la sicurezza della balneazione, in cui è vietato l’ormeggio e l’accosto di qualsiasi unità navale; il tratto di banchina di riva a sbalzo, della lunghezza di 95 metri circa ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all’attività di ormeggio di unità da diporto, anche mediante installazione di pontili galleggianti; il susseguente tratto di banchina di riva, della lunghezza di 19 metri ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all’ormeggio di unità militari e delle Forze dell’Ordine; il tratto successivo di banchina di riva, della lunghezza di 28 metri circa ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all’ormeggio delle unità da pesca d’altura; il tratto a seguire della banchina di riva, della lunghezza di 13 metri circa ed il prospiciente specchio acqueo, compreso lo scivolo, sono destinati all’attività di varo ed alaggi.

E ancora: il tratto della banchina del molo di sopraflutto, a partire dall’angolo e per una lunghezza di 10 metri, è da ritenersi zona di rispetto per la sicurezza delle manovre nautiche, in cui sono vietati l’ormeggio e l’accosto di qualsiasi unità navale; il successivo tratto della banchina del molo di sopraflutto, per una lunghezza di 70 metri circa, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all’ormeggio delle unità navali adibite alla piccola pesca; il successivo tratto della banchina del molo di sopraflutto, per una lunghezza di 30 metri circa ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all’ormeggio delle unità navali ad uso commerciale; il tratto di banchina a sbalzo del molo di sopraflutto, per la lunghezza di 36 metri circa ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all’accosto dei mezzi impegnati in servizi di trasporto marittimo.

La circolazione di pedoni e veicoli

Per quanto riguarda l’accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nel porto di Palinuro sono liberi ed ammessi lungo il piano viabile e di calpestio dei piazzali e delle banchine portuali.

I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività marittime e nautiche in generale. In presenza di condizioni meteo marine non favorevoli, ovvero nelle ore notturne, in caso di guasto all’impianto di illuminazione e in generale nei casi di scarsa visibilità, l’accesso in porto o alle banchine interessate da pericoli è limitato alle sole persone imbarcate a bordo delle unità navali all’ormeggio, che devono raggiungere le stesse per esigenze di sicurezza della navigazione e portuale, ed agli operatori portuali.

Per quanto riguarda i veicoli questi nel porto di Palinuro possono circolare liberamente e sostare negli appositi stalli esclusivamente nelle aree ad uso pubblico indifferenziato, accedendo attraverso l’unico varco sito lungo la retrostante Via Porto.

L’accesso nelle aree operative è consentito esclusivamente ai possessori di apposito permesso rilasciato dall’Autorità Marittima. Ciascun mezzo dovrà limitare la velocità e procedere a passo d’uomo.

In tutto l’ambito portuale la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica.

I divieti

Il regolamento per il porto di Palinuro prevede anche specifici divieti: è vitato circolare con fusti, recipienti in genere non a norma, contenenti oli, vernici, solventi, carburante o qualsiasi altro materiale infiammabile; effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di taniche o cisterne trasportabili; disperdere agenti inquinanti e usare detersivi non biodegradabili per il lavaggio delle unità; gettare a terra e in mare rifiuti, oli, nafta, detersivi e qualsiasi agente inquinante; ingombrare le banchine, i moli e i pontili con attrezzi da pesca/reti, materiali vari, rifiuti e simili; esercitare qualsiasi attività di pesca dalle banchine e nello specchio acqueo portuale, nonché dall’area retrostante il muro paraonde, ovvero ogni attività che possa interferire con l’operatività portuale e con il sicuro svolgimento delle attività portuali in genere; effettuare lavori di manutenzione e carenaggio o prove di macchina con elica in movimento, pitturazione fuoribordo e lavaggi di reti, fatta eccezione per piccoli interventi manutentivi non pericolosi per la sicurezza portuale, dell’unità navale e dell’ambiente; occupare le aree portuali/banchine con natanti, carrelli, gru, attrezzi vari e qualsiasi altro materiale senza espressa autorizzazione; praticare la navigazione a vela o altra attività velica con apertura/chiusura delle vele anche all’ormeggio nell’ambito portuale e nel raggio di metri 100 dall’imboccatura del porto; scaricare e vendere prodotti ittici in violazione delle disposizioni vigenti; trasportare e introdurre nell’area portuale materiali, sostanze od oggetti che potrebbero arrecare danni a cose e persone; al di fuori delle aree in concessione, svolgere l’attività di assistenza all’ormeggio, operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale non espressamente autorizzata.

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