I legali di un internato militare a Dachau pignorano gli immobili tedeschi a Roma

Comunicato Stampa

Il caso degli Internati Militari Italiani (c.d. Schiavi di Hitler) ritorna prepotentemente alla ribalta a seguito dell’inserimento dell’art. 43 nel D.L. sul PNRR varato lo scorso 30 aprile.

Le sentenze intervenute in materia da parte deitribunali italiani, difatti, non sempre hanno avuto fruttuosa esecuzione, al contrario di quanto accaduto per la famiglia modenese del sig.Angelantonio Giorgio.

Il sig. Angelantonio Giorgio il giorno 9 settembre 1943, in assenza di ordini dopo l’armistizio, cerca di ritornare a casa al Sud, ma viene fermato alla stazione di Modena dalla SS che ispezionavano il treno, riconosciuto come militare e dapprima deportato a Mosbach peressere destinato al lavoro forzato e poi, dopo unsommario processo a seguito del rifiuto di arruolarsi nella RSI, viene accusato di tradimento e internato a Dachau. Avendo riportato in conseguenza della prigionia danni fisici e psichici, difatti divenne presto cieco epresentò disturbi del comportamento, iniziò nel2006 una causa di risarcimento danni contro la Repubblica Federale di Germania quale successore a titolo universale del Terzo Reich.

Il processo, che ha visto il patrocinio degli Avv.Giorgio Fregni da Modena e dell’Avv. Prof.Salvatore Guzzi da Napoli, ma cilentano d’adozione, in cui inizialmente si costituì la RFG si concluse con una sentenza di condanna anche con quantificazione del risarcimento e sua attualizzazione cui seguì ilgiudizio di appello che pure ha visto vittoriosi glieredi del sig. Giorgio. Nelle more la RFG propose ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia che ritenne insussistente al tempo dei fatti una consuetudine sui crimina juris gentium mentre la Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, nel 2014, ha ritenuto che considerare quanto deciso dalla Corte Internazionale e quanto previsto dalla Convenzione sulle immunità degli Stati fosse da considerarsi contrario al principiodi accesso al giudice da parte di chi si trova sulterritorio della Repubblica (artt. 2 e 24 Cost).

Per conseguenza gli eredi Giorgio hanno proceduto al pignoramento degli immobili diproprietà della RFG in Roma (ad eccezionedell’Ambasciata e della residenzadell’Ambasciatore).

Nel procedimento esecutivo, iniziato dall’Avv.Salvatore Guzzi per i sigg.ri Giorgio, hadispiegato intervento il figlio di un deportato,sig. Diego Cavallina. La RFG ha richiesto lasospensione dell’esecuzione denegata però dalTribunale con due provvedimenti e l’udienza di vendita è fissata al 25 maggio p.v.

«Con un tempismo che meraviglia, dopo anni di inerzia e battaglie giudiziarie, il D.L. 30 aprile2022 (PNRR), all’art. 43 ha previsto la creazionedi un fondo per il risarcimento alle vittime dicrimini di guerra e di crimini contro l’umanità –spiega l’avv. Salvatore Guzzi – Esso tra l’altro prevede la declaratoria di estinzione delle procedure esecutive in corso intraprese da coloro che hanno titoli esecutivi, ma la norma rinvia ad un successivo procedimento di attuazione le modalità operative. V’è quindi da ritenere che, non potendo superarsi quanto affermato dalla Corte Costituzionale, per definire i giudizi esecutivi con l’estinzioneoccorrerà comunque l’entrata in vigore dellanormativa di attuazione».

Condividi questo articolo
Exit mobile version