Pedopornografia, Rofrano: accusato di falsa perizia nel caso Cammarano, assolto il perito informatico, Merola

Redazione Infocilento

Nell’anno 2015, la guardia di finanza accedeva per verifiche contabili presso lo studio del commercialista Nicola Cammarano, allora sindaco (come lo è ancora oggi) del comune di Rofrano. Nell’ambito di tali verifiche, all’interno della memoria del p.c. in uso all’indicato professionista veniva, incidentalmente, rinvenuta una cartella contenente, ad un primo esame, files di natura pedopornografica. Per tale motivo il computer veniva sequestrato (seppur lasciato ancora per una settimana all’interno dello studio professionale) con trasmissione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica di Salerno mentre il Cammarano veniva sottoposto a fermo e tradotto presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania.

L’iter giudiziario

Il PM. assegnatario del fascicolo, pur non disponendo alcuna attività di carattere tecnico, chiedeva il rinvio a giudizio del Cammarano per il reato di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater cp).

Il processo veniva celebrato, nel corso dell’anno 2018, innanzi al Tribunale – Collegio Penale . di Vallo della Lucania.

Lo stesso Tribunale, rilevata la mancanza di consulenza tecnica disposta dal P.M., riteneva disporre Perizia informatica (finalizzata alla verifica di detti files e tutto quant’altro necessario a stabilirne la natura, la provenienza, le modalità e i tempi dell’acquisizione etc.).

Dopo la relazione dell’elaborato, il perito Merola veniva sottoposto ad esame dibattimentale. Durante tale esame, nel precisare che, ovviamente non era di sua competenza stabilire la natura pedopornografica delle immagini, esponeva tutto quanto accertato con l’ausilio di specifici software all’epoca utilizzati.

Nello specifico rappresentava, sotto il profilo di mera possibilità, come la navigazione su “normali” siti pornografici potesse comportare anche l’accesso automatico (mediante c.d. pop up) a siti pedopornografici e come, sempre in termini mera possibilità -il p.c. del Cammarano, privo di password di accesso, potesse essere stato utilizzato anche da altri soggetti/collaboratori che frequentavano lo studio

Inoltre, faceva rilevare come la mancata acquisizione da parte del P.M. dei dati telematici presso il gestore della linea dati (conservati solo per i 24 mesi successivi alla navigazione e, pertanto, non più disponibili al momento della redazione della perizia) rendeva gli accertamenti demandati piuttosto difficoltosi.

All’esito del dibattimento il Tribunale, pur a fronte di una richiesta di assoluzione (ex art. 530 cpv. cpp per insufficienza/contraddittorietà della prova) da parte del P.M., condannava il Cammarano per il reato ascrittogli

Il Cammarano proponeva appello

La Corte d’Appello di Salerno, nell’anno 2021, riteneva di dover rinnovare l’istruttoria dibattimentale sottoponendo il perito a nuovo esame. All’esito di detta attività, la stessa Corte nominava un suo perito che accertava quanto già verificato dal Merola aggiungendo d’aver “trovato” nell’hardware in sequestro altri files che non erano stati verificati. Lo stesso perito della Corte d’Appello, inoltre, escludeva, secondo il suo parere, che l’accesso ai siti pedopornografici potesse essere stata involontaria, come meramente ipotizzato dal perito del Tribunale.

Sulla scorta di tali dati la Corte d’Appello, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e ipotizzando che il primo perito avesse fornito interpretazioni o pareri mendaci, rimetteva gli atti alla competente Procura della Repubblica di Vallo della Lucania perché procedesse nei confronti del Merola per il reato p. e p. dall’art. 373 c..p.

Il rinvio a giudizio per Merola

La stessa Procura, condividendo l’assunto della Corte d’Appello, chiedeva il rinvio a giudizio del Merola. Il G.U.P. – Dott. Sergio Marotta – di Vallo della Lucania -. in sede di udienza preliminare, celebrata il giorno 19/9/2023, ascoltato il Merola (che rendeva dichiarazioni spontanee), il P.M. (che insisteva per il rinvio a giudizio) e il difensore del Merola (avv. Francesco Paolo Laudisio del foro di Nocera Inferiore), pronunciava sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

In realtà il G.U.P., nel condividere la tesi difensiva, rilevava come, da un lato, quanto verificato dal Merola avesse consentito di accertare la penale responsabilità del Cammarano e dall’altro, come con gli strumenti (software disponibili nell’anno 2018) fosse stato svolto tutto quanto necessario al netto della mancata acquisizione dei dati telematici. Infine, con riferimento ai files asseritamente non individuati, si faveva rilevare come due di questi non avessero assolutamente contenuto pedopornografico (e quindi non v’era necessità di segnalarli) e il terzo fosse stato oggetto di una mera dimenticanza che nulla toglieva o aggiungeva alla complessiva bontà dell’operato del perito.

In tal senso, il reato di falsa perizia non poteva certamente ritenersi sussistente per carenza dell’elemento soggettivo (dolo).

La sentenza di proscioglimento del Merola

In conclusione, nell’evidenziare che la condanna del Cammarano è diventata definitiva (avendo la S.C. Cassazione dichiarato inammissibile il suo ricorso) deve rappresentarsi come la sentenza di proscioglimento del Merola abbia restituito allo stesso la serenità sia come uomo, sia come professionista.

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