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Sanità Campania: il TAR annulla il diniego ministeriale e apre la strada all’uscita dal piano di rientro

La Campania esce dal commissariamento sanitario: il TAR boccia il Ministero sui LEA

A cura di Ernesto Rocco
Pubblicato il 14 Novembre 2025
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Vincenzo De Luca

Una vittoria significativa per la Regione Campania in materia sanitaria. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, Sezione Prima, ha accolto il ricorso presentato dalla Regione contro il Ministero della Salute, annullando il diniego opposto alla fuoriuscita della Regione stessa dal piano di rientro dal disavanzo sanitario.

La sentenza, pronunciata in forma semplificata dal Collegio, stabilisce che il Ministero della Salute non poteva negare il via libera, dato che la Campania ha raggiunto la soglia minima di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in tutti e tre i macro-livelli previsti.

Il cuore della controversia

La Regione Campania, commissariata per la sanità dal 2009 a seguito di un disavanzo storico (oltre 6 miliardi di euro nel 2006), ha intrapreso un lungo percorso per il riequilibrio. Dopo anni di misure e risultati positivi, culminati nel mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario per gli esercizi successivi al 2019 (nonostante la pandemia), la Regione aveva chiesto formalmente di uscire dal Piano di Rientro.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva espresso parere favorevole. Tuttavia, il Ministero della Salute aveva negato l’uscita durante la seduta congiunta del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei LEA, tenutasi il 4 agosto 2025.

La motivazione del diniego ministeriale

Il Ministero della Salute aveva motivato il diniego con il mancato raggiungimento di due soli parametri:

1. Screening oncologici (in particolare mammografico e colon-retto) al di sotto delle soglie minime.

2. Un “ritardo grave” nella copertura della rete residenziale anziani (RSA), che manteneva la Campania all’ultimo posto in Italia per questo indicatore.

Pur riconoscendo l’equilibrio di bilancio e il raggiungimento di altri obiettivi (come le reti di cure palliative e senologica), il Ministero aveva ritenuto insufficiente l’adempimento sui LEA per questi due specifici indicatori.

L’autovincolo e la decisione del TAR

Il TAR ha accolto il ricorso della Regione, basandosi su un principio chiave: l’autovincolo amministrativo.

La Regione Campania ha dimostrato, anche con i dati di monitoraggio 2023 del Ministero stesso, di aver raggiunto la soglia di sufficienza (punteggio superiore a 60) in tutte e tre le macro-aree di assistenza in cui si articola il sistema LEA, come previsto dal Decreto Ministeriale del 12 marzo 2019 (Nuovo Sistema di Garanzia – NSG):

• Prevenzione collettiva e sanità pubblica.

• Assistenza distrettuale.

• Assistenza ospedaliera.

Secondo il DM, la garanzia di erogazione dei LEA si considera raggiunta se si rientra nell’intervallo 60-100 per ciascun macro-livello. La Campania ha registrato i punteggi di 62, 72 e 72 rispettivamente per le tre aree.

Il Tribunale ha stabilito che le regole del DM 12 marzo 2019 costituiscono un autovincolo per l’Amministrazione stessa. Il Ministero, non potendo disattendere le proprie regole, non avrebbe potuto trasformare il mancato raggiungimento di due soli indicatori parziali (su 88 totali) in una condizione ostativa assoluta, prevalente sul giudizio complessivo positivo per i macro-livelli.

La sentenza, annullando il diniego, obbliga le Amministrazioni e gli organismi coinvolti a completare e formalizzare il percorso di fuoriuscita della Regione Campania dal Piano di Rientro. L’esito del giudizio è di grande rilevanza poiché la permanenza nel Piano comporta per la Regione la perdita di autonomia politica in materia sanitaria e il divieto di effettuare “spese non obbligatorie” (interventi diversi da quelli previsti dal Piano stesso).

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TAG:campaniasanità
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