Consorzio Vallo di Diano: legittima la revoca dell’incarico a Giovanni Siano

Arriva la decisione del Consiglio di Stato nessuna illegittima nella revoca dell'incarico all'ex sindaco di Sanza Giovanni Siano

Ernesto Rocco
Consiglio di Stato

Non è stata commessa alcuna illegittimità nella revoca a Giovanni Siano, ex sindaco di Sanza, dell’incarico di commissario liquidatore della gestione stralcio relativa al ciclo integrato dei rifiuti, facente capo al Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino di Salerno 3. Un provvedimento disposto nel 2015 dall’allora Presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Canfora. Al contempo era arrivata la nomina al suo posto di Vittorio Esposito, anche lui di Sanza ed attualmente primo cittadino del piccolo comune del Vallo di Diano.

Il ricorso di Giovanni Siano

A scrivere la parola fine su una vicenda giudiziaria iniziata nel 2015 è stato nei giorni scorsi il Consiglio di Stato. I giudici con una sentenza hanno respinto il ricorso di Giovanni Siano, rappresentato dall’avvocato Marcello Feola, contro la sentenza della sezione staccata di Salerno del TAR che nel 2015 aveva riconosciuto legittima la nomina di Esposito.

Giovanni Siano era stato nominato commissario nel 2010 dall’attuale viceministro egli affari esteri Edmondo Cirielli, all’epoca Presidente della Provincia. La nomina giunse con lo scopo di accertare le situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo al Consorzio, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti nell’ambito territoriale di competenza per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.

Siano era stato sollevato dall’incarico per una serie di irregolarità consistite nell’avere affidato in via diretta il servizio di tesoreria ad un istituto di credito in violazione della normativa di legge in materia di contratti pubblici e dello statuto consortile. Al contempo di averlo utilizzato non solo per la riscossione dei crediti inerenti alla gestione liquidatoria, ma anche per disposizioni di pagamento non autorizzate. Infine per non avere mai nominato il collegio dei revisori dei conti e di non avere mai approvato e depositato i bilanci previsionali e consuntivi relativi alla gestione stralcio.

La decisione dei giudici

Giovanni Siano, così come nel ricorso contro la sentenza del TAR, ha nuovamente evidenziato che con il trasferimento del ramo rifiuti ad una società partecipata del lo svolgimento dell’incarico commissariale era divenuto impossibile.

Ciò a causa della trasformazione in senso privatistico, per cui sarebbero venuti meno i presupposti obiettivi della funzione pubblicistica inerente all’incarico, inoltre che gli adempimenti contabili e gestionali contestati erano stati assolti dai competenti organi societari della cessionaria per cui nulla poteva essergli addebitato.

I giudici di secondo grado non hanno però nuovamente ritenuto infondate le censure sollevate dall’avvocato dell’ex commissario liquidatore ed ha così confermato la decisione del TAR.

Condividi questo articolo
Exit mobile version