Commercio su aree pubbliche: ecco il regolamento nel Comune di Ottati

Roberta Foccillo

OTTATI. Il Comune, retto dal sindaco Elio Guadagno, ha emanato un’ordinanza per disciplinare la vendita ambulante sul territorio comunale.

Vendita di merce in mercati e fiere: ecco il regolamento completo ad Ottati

Nello specifico, il regolamento comunale, regola il commercio di merci quali alimenti e bevande su aree pubbliche e private in forma ambulante. La vendita ambulante, è consentita, esclusivamente, nei posteggi appositamente delimitati con strisce di colore gialla, ad eccezione di Piazza Umberto I° , dove non ci sono strisce delimitanti e sono individuati come di seguito:

  • Località Faccianda n 1° posteggio
  • Via XXIV Maggio n° 6 posteggi
  • Località Chiaie n ° 2 posteggi
  • Località Mauro n° 1 posteggio
  • San Vito n° 1 posteggio
  • Via P. Aquaro n ° 2 posteggi
  • Piazza Piedi La Torre n ° 1 posteggio
  • Via Salita San Biagio n ° 1 posteggio
  • Via San Biagio n ° 1 posteggio
  • Piazza Marco Ricco n° 1 posteggio
  • Piazza P. Gatti n ° 1 posteggio
  • Via Sant’Antuono n° 4 posteggi
  • Piazza Madonna delle Grazie n ° 1 posteggio
  • Via B. Deodati n° 1 posteggio
  • Piazza Umberto n ° 1 posteggio

Ogni venditore, può esercitare questo servizio, massimo due volte a settimana e per una sola volta al giorno, per un tempo limitato, garantendo la turnazione tra loro e altri operatori, non superiore a 20 minuti e negli orari compresi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali.

Il commercio, in forma itinerante, non più essere esercitato nei giorni di mercato e delle fiere entro il raggio di 500 metri dall’area mercatale per motivi di viabilità e sicurezza stradale.

I posteggiatori devono curare la pulizia personale, nonchè la pulizia delle attrezzature e del posteggio del banco. I venditori, dovranno altresì, evitare suoni, canti, grida e in genere ogni rumore molesto, è vietato reclamizzare nei pressi di Scuole, Chiese, Caserme, Uffici Pubblici, Case albergo e ogni luogo che possa costituire disturbo.

E’, inoltre, consentito, l’uso di mezzi sonori durante le fiere e i mercati, purchè non venga arrecate molestia ai visitatori e agli altri venditori.

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