Ogliastro Cilento, lista LeAli esclusa dal Consiglio di Stato

Ernesto Rocco
Municipio Ogliastro Cilento

OGLIASTRO CILENTO. Ci sarà una sola lista a concorrere per le prossime elezioni amministrative ad Ogliastro Cilento. Il Consiglio di Stato, infatti, ha accolto il ricorso proposto dal sindaco in carica Michele Apolito e dal candidato primo cittadino Paolo Astone, per la riforma della sentenza del Tar che aveva riammesso la lista “LeAli” (candidato sindaco Vincenzo Oricchio) ricusata dalla commissione elettorale.

Lista LeAli esclusa: le contestazioni

Alla base delle contestazioni talune irregolarità dovute alla mancata apposizione sui documenti del simbolo della lista.

Secondo il Tar le norme che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, «non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità».

Pertanto «l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo, come è noto, quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il singolo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l’annullamento delle stesse operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o compressione della libera espressione del voto».

Nel caso specifico, anche senza il simbolo della lista LeAli, sarebbe stato possibile «dedurre la piena ed inequivocabile consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista interessata atteso che il modulo ove sono state apposte le sottoscrizioni – oltre a riportare una circostanziata descrizione del contrassegno – contiene l’indicazione delle generalità del candidato alla carica di Sindaco e la puntuale elencazione dei componenti della lista, con specificazione di data e luogo di nascita di ognuno».

La decisione del Consiglio di Stato

Non è così per il Consiglio di Stato che non ha condiviso l’approccio alla questione del Tar, sottolineando invece che «in materia di presentazione delle liste elettorali e delle candidature le forme assumono un contenuto sostanziale, non surrogabile tramite riferimenti esterni al singolo documento, da valutare isolatamente».

«I requisiti di forma, infatti, in tale ambito non assumono un rilievo meramente formale, poiché mirano a garantire la genuinità della sottoscrizione di un atto del procedimento elettorale, particolarmente delicato», osservano ancora i giudici.  «In siffatta particolarissima materia non possono essere applicati i generali principi in tema di semplificazione amministrativa, di dequotazione dei vizi formali e di strumentalità delle forme», si legge nella sentenza.

Da ciò ne discende che «l’omessa apposizione del contrassegno di lista su un modulo recante le firme dei sottoscrittori non costituisce una mera irregolarità e una violazione di una prescrizione formale irrilevante, in quanto la corretta compilazione del modulo in ogni sua parte è funzionale a garantire l’interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale».

Non solo. In merito al caso della lista LeAli, i giudici sottolineano come «la mancata apposizione del simbolo della lista genera un’incertezza assoluta sulla presentazione delle candidature e sulla sottoscrizione dei firmatari della lista, non sanabile attraverso altri elementi identificativi».

Anche se i documenti risultano allegati «essi consentono di avere certezza assoluta sulla consapevolezza della lista di candidati che si andava a sottoscrivere». I giudici del Consiglio di Stato sono chiari: «il contrassegno della lista deve essere apposto sul modulo predisposto, in alto a sinistra, non essendo sufficiente una sua descrizione in altro atto o in altro luogo del documento di presentazione della lista».

Clicca qui per le liste di Ogliastro Cilento.

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