Imposta di bollo per le fatture elettroniche 2020, che cosa cambia?

Redazione Infocilento

L’imposta di bollo deve essere pagata per le operazioni non soggette a Iva il cui importo complessivo è superiore a 77 euro e 47 centesimi. Per le fatture elettroniche il pagamento può essere effettuato in due modi: o tramite il modello F24 che viene messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o attraverso un addebito su conto corrente postale o conto corrente bancario. È l’articolo 6 del decreto del Ministero delle Finanze del 17 giugno del 2014 a imporre il pagamento di tale imposta, che a norma di legge va eseguito entro il giorno 20 del primo mese seguente rispetto al trimestre preso in considerazione.

Il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate

Entrando nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate si ha la possibilità di verificare l’importo: si tratta di un’opportunità concessa dallo scorso anno. Sempre dall’area riservata si può procedere al versamento dell’imposta. È l’Agenzia a indicare l’importo che deve essere versato in funzione delle indicazioni che sono state fornite in fattura direttamente dal contribuente. Le fatture elettroniche per cui si è tenuti a versare l’imposta di bollo devono includere un’annotazione che segnala l’assolvimento dell’imposta secondo quanto previsto dal decreto ministeriale citato in precedenza.

Come funziona l’imposta di bollo per le fatture elettroniche

La parte prima allegata al DPR 642 del 1972 prevede la tariffa dell’imposta di bollo, pari a 2 euro, a cui sono soggette in via ordinaria anche le fatture elettroniche, proprio come le fatture analogiche. Sotto questo aspetto non ci sono differenze tra le due tipologie di fatture. L’obbligo di assolvimento deve essere individuato dal soggetto emittente. Ancora una volta è il portale Fatture e Corrispettivi quello a cui si può fare riferimento, in modo che si possa accertare il quantum che deve essere versato su base trimestrale tramite il Sistema di Interscambio in linea con ciò che è stato deciso dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre del 2018.

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I cambiamenti per il 2020

Per il 2020 sono in programma alcune novità in relazione alla fattura elettronica. Infatti, se gli importi che devono essere pagati sono inferiori ai mille euro annui, non c’è più bisogno di versamenti trimestrali ma si può passare a versamenti semestrali, di cui il primo deve essere eseguito entro il 16 giugno e il secondo deve essere eseguito entro il 16 dicembre. Nel caso in cui, invece, l’importo totale sia di oltre mille euro, i termini di versamento restano gli stessi, e cioè entro il 20 aprile per il primo trimestre, entro il 20 luglio per il secondo, entro il 20 ottobre per il terzo ed entro il 20 gennaio per il quarto.

I codici tributo per i pagamenti con il modello F24.

Qualora si utilizzi il modello F24 per il versamento, per il primo trimestre il codice tributo che deve essere utilizzato è 2521; per il secondo trimestre è 2522; per il terzo trimestre è 2523; per il quarto trimestre è 2524; per le sanzioni è 2525; per gli interessi, infine, è 2526.

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