Capaccio Paestum, al via i controlli per il contrasto all’evasione dei tributi

Redazione Infocilento

Contrasto dell’evasione dei tributi locali, al via i controlli. Il dirigente del settore, Antonio Rinaldi, ha annunciato l’avvio da parte dell’Ufficio Tributi – Entrate patrimoniali, in sinergia con l’Ufficio Demografici, del procedimento diretto ad analizzare le situazioni dei contribuenti riguardo all’abitazione principale ai fini dell’esenzione IMU/TASI (prima casa), tramite il procedimento di verifica d’ufficio della sussistenza del requisito della dimora abituale per le residenze concernenti i nuclei familiari composti da un solo componente presenti nel comune di Capaccio Paestum.

Una procedura necessaria considerato “che vi è un dato oggettivo relativo all’evasione dei tributi ed è quello dovuto alla mancata notifica di una percentuale di avvisi di accertamento stimati intorno al 10% annuo, problema questo connesso alle omesse notifiche da parte del servizio postale anche a causa dell’irreperibilità del destinatario che nella maggior parte dei casi riguarda anche le così dette case estive o seconde case, le quali si prestano a cambi di residenza molte volte strumentali solo al fine di ottenere agevolazioni sulle imposte legate all’acquisto della casa (il cosiddetto bonus prima casa), alle imposte annuali sugli immobili (esenzioni da Imu e Tasi per l’abitazione principale), ai benefici socio-assistenziali collegati al nucleo familiare e all’Isee”.

Il procedimento si svolgerà in più fasi: si partirà dall’analisi delle situazioni dei contribuenti che costituiscono nuclei familiari composti da una sola persona che beneficiano dell’esenzione dell’IMU/TASI per l’abitazione principale, verificando la sussistenza del requisito della dimora abituale poiché, ai fini della detrazione IMU per l’abitazione principale, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria ma anche dei suoi familiari poiché è il contribuente che deve provare di aver adibito l’immobile ad abitazione principale ossia come dimora abituale di tutta la famiglia, non potendo sussistere il diritto alla detrazione se il requisito è riscontrabile solo per sé stesso; sopralluoghi e verifiche da parte degli organi deputati per legge al controllo ovvero della polizia municipale; Incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati dell’ufficio tributi, dell’ufficio anagrafe, dell’ufficio del catasto, del registro immobiliare, del Consorzio di Bonifica Sx Sele (fornitura idrica), Banca dati del gestore per la fornitura dell’energia elettrica, e di altri enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati; Cancellazione d’ufficio della residenza anagrafica per irreperibilità in caso di accertata mancanza del requisito della dimora abituale a seguito delle verifiche, sopralluoghi e incrocio dei dati acquisiti dalle banche dati, soprattutto di quelle relative al consumo idrico ed elettrico; Conseguentemente alla eventuale cancellazione d’ufficio della residenza per mancanza del requisito della dimora abituale, ai fini dell’IMU/TASI, si procederà all’esame della situazione immobiliare del contribuente, alla verifica della situazione tributaria rispetto alla mutata situazione essendo venuto meno il requisito di abitazione principale; Istruttoria relativa all’IMU/TASI sulla base delle risultanze delle verifiche attivate sulle singole posizioni dei contribuenti negli ultimi cinque anni nell’ambito dell’attività di accertamento della sussistenza dei requisiti della dimora abituale; Accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente se necessario; Richiesta integrativa al contribuente qualora siano necessari informazioni/dati/chiarimenti, non diversamente reperibili, per la conclusione del procedimento; In caso di annullamento d’ufficio della residenza per irreperibilità, emissione dell’avviso di accertamento IMU/TASI relativo ai cinque anni precedenti a quello ordinario; Eventuale ricevimento da parte del contribuente della segnalazione di errori contenuti nell’avviso di accertamento, evidenziando le problematiche segnalate; Esame delle problematiche segnalate; Eventuale provvedimento di accoglimento delle osservazioni con annullamento/rettifica dell’avviso di accertamento o silenzio diniego allo scadere dei 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento; Accertamento dell’avvenuto pagamento dell’avviso di accertamento.

Il procedimento deve essere concluso con un provvedimento espresso e motivato, adottato nel termine massimo di 90 giorni, oppure, adeguatamente motivato, fino a un termine di 180 giorni. Sono fatti salvi i diversi termini stabiliti da specifiche disposizioni legislative o regolamentari. l termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso: per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Università o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell’interessato, per il tempo assegnato per compierlo; nel caso di acquisizione di valutazioni tecniche di organi esterni o di enti appositi, nelle ipotesi previste da disposizioni espresse di legge o di regolamento, per un tempo non superiore a novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli enti medesimi; nei procedimenti ad istanza di parte, prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole, per il tempo, non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, necessario alla presentazione di osservazioni da parte dell’istante nell’ipotesi prevista dall’art. 10 bis della legge 241/1990. Per l’acquisizione in via obbligatoria o facoltativa di pareri si applica quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di richiesta di pareri facoltativi gli istanti devono esserne informati.

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