Concessioni demaniali: diffida per il Comune di Capaccio Paestum

Redazione Infocilento

Il  Coordinamento Nazionale Mare Libero che raccoglie le istanze di comitati spontanei nati in tutto il territorio nazionale, ha presentato una diffida formale ai comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi (in Versilia, Toscana), di Roma e di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida ed anche Capaccio Paestum, per informare funzionari e dirigenti comunali che con l’applicazione della proroga di 15 anni delle concessioni demaniali marittime, stabilita dalla legge di bilancio 2019, potrebbero incorrere in procedimenti di natura amministrativa, penale ed erariale.

Infatti, come stabilito dall’interpretazione della legislazione europea e da ultimo dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n.7874del 18.11.2019, tale proroga deve essere disapplicata a tutti i livelli, in quanto non conforme all’ordinamento dell’Unione Europea e in particolare ai principi del T.F.U.E. e della direttiva 2006/123/ce, in materia di concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo.

Con questa diffida, il CoNaMaL chiede pertanto l’avvio delle procedure di pubblica evidenza per l’assegnazione delle nuove concessioni, a partire nei comuni interessati dalla stessa: a questa iniziativa, ne seguiranno altre analoghe in altri territori costieri del Paese.

Il Comitato Direttivo del Coordinamento inoltre, annuncia che “in caso di riscontro negativo da parte delle amministrazioni destinatarie, procederà con tutti i ricorsi del caso presso il tribunale amministrativo e con esposti particolareggiati alle Procure della Repubblica e alla Corte dei Conti”.

 “La diffida mette in risalto inoltre il mancato incameramento al demanio delle opere non amovibili, come invece dovrebbe avvenire quando venisse a cessare la concessione (art. 49 del Codice della Navigazione): la mancata riscossione del canone annuale relativo a tali manufatti, indicato dalla tabella dei valori OMI pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate e quindi, maggiore rispetto a quanto è dovuto in virtù di un titolo concessorio “semplice”, darebbe inevitabilmente luogo a danno erariale – fanno sapere – Si ricorda che sono considerate opere non amovibili, quelle NON conformi al parere reso il 24.10.1990 dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, che definisce gli impianti realizzati nell’ambito delle concessioni demaniali marittime, “amovibili o di facile sgombero” quelli in materiale leggero “che possono essere ricostruite altrove, con semplice rimontaggio e senza che la rimozione stessa comporti la distruzione parziale o totale del manufatto”.

“Preso atto che le procedure ad evidenza pubblica sono inevitabili , e forte delle posizioni prese ormai in maniera incontrovertibile da tutta la giurisprudenza nazionale ed europea”, il CoNaMal auspica che il “dibattito sull’interpretazione della normativa europea che regola il settore delle concessioni balneari, porti ad un necessario ed urgente confronto con tutte le forze politiche e di governo, per entrare nel merito di trovare un equilibro necessario, fra le prospettive imprenditoriali tese ad una ragionevole ecosostenibilità e i diritti da tutelare di tutti i cittadini per salvaguardare i  beni comuni, con cui dovranno essere incardinati i nuovi bandi concessori delle spiagge”.

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