Estate sicura a Pollica: ecco le regole per la vendita di alcolici e gli eventi

Luisa Monaco

POLLICA. Estate sicura sul litorale di Acciaroli e Pioppi. Il sindaco Stefano Pisani, infatti, nel rispetto anche delle disposizioni di legge, ha deciso di fissare delle regole per le attività accessorie svolte dagli stabilimenti balneari e in generale per le pubbliche attività. Nello specifico titolari e i gestori di strutture in cui si vendono bevande alcoliche dove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi od aree pubblici, ovvero nei circoli, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (con esclusione nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto) alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive.

I titolari che proseguano la propria attività oltre le ore 24 debbono avere almeno presso una uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico e le relative tabelle, così come prescritto dalla legge.

I titolari e i gestori di stabilimenti balneari, invece, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia, e dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17.00 e non oltre le ore 20.00.

Per quanto riguarda nello specifico le imprese turistico – balneari, queste possono organizzare intrattenimenti danzanti purché autorizzati e nel rispetto delle norme. Tuttavia dovranno individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. E ancora: i titolari di concessioni demaniali dovranno garantire l’accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12, accompagnati da un maggiorenne, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e di visitabilità previste per gli impianti di balneazione, assicurando che una percentuale minima del 5 per cento delle strutture autorizzate quali cabine, strutture utili alle attività accessorie e per servizi, depositi, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, e altre consenta l’uso agevole anche da parte di persone su sedia a rotelle.

Chiunque non ottempera alle disposizioni sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5000 a € 20.000 ed a seguito di contestazioni nel corso del biennio di due distinte violazioni è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio all’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni secondo la valutazione dell’Autorità competente.

L’accertamento della violazione circa la rilevazione del tasso alcolemico comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300 a € 1200.

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